Assegnazione temporanea nel personale di polizia: basta la motivata esigenza organica (TAR Sardegna n. 1152 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Per il personale delle Forze di polizia l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 può essere respinta per motivate esigenze organiche o di servizio, ai sensi dell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017, senza che occorra il requisito dell’eccezionalità previsto dal regime precedente. Le esigenze ostative non devono assumere carattere di particolare gravità né risultare non fronteggiabili con gli ordinari strumenti organizzativi, diversamente opinando reintroducendosi surrettiziamente il requisito che il legislatore ha superato. L’istituto non attribuisce un diritto soggettivo al ricongiungimento familiare, ma configura un interesse legittimo pretensivo alla valutazione comparativa tra situazione personale e organizzazione del servizio. In presenza di una motivazione concreta e non pretestuosa, la scelta dell’Amministrazione è espressione di discrezionalità non sindacabile nel merito.
Il Fatto
La ricorrente, vice ispettore della Polizia di Stato, presta servizio presso un Commissariato di P.S. dove è stata assegnata dopo il corso di formazione. Ha chiesto l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 presso il Commissariato corrispondente al luogo di residenza familiare, dove opera come agente il padre dei suoi due figli, entrambi di età inferiore ai tre anni.
Il maggiore dei minori è affetto da una grave patologia congenita che richiede controlli clinici frequenti, monitoraggio costante e potenziali interventi chirurgici d’urgenza. L’Amministrazione ha respinto l’istanza richiamando la nota della Questura competente, che segnala una forte carenza di organico nel ruolo degli Ispettori presso la sede di appartenenza, non compensabile con altro personale. La ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, che in sede cautelare le ha consentito di continuare a prestare servizio presso la sede richiesta; misura confermata in appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 limitava il dissenso dell’Amministrazione a casi o esigenze eccezionali. Il comma 31-bis dell’art. 45 d.lgs. n. 95/2017 ha superato tale assetto per il personale delle Forze di polizia, ammettendo il rigetto per motivate esigenze organiche o di servizio e circoscrivendo l’istituto alle istanze presentate nell’ambito della medesima Forza di appartenenza.
Da questa premessa il TAR fa discendere il superamento dei criteri elaborati sotto il regime previgente. Non sono più richieste soglie percentuali di scopertura né valutazioni di particolare gravità: simili parametri erano parametrati al carattere eccezionale delle esigenze, che il legislatore ha inteso eliminare. La carenza di organico non può però ridursi a una mera enunciazione: l’Amministrazione deve dar conto di esigenze organizzative concrete, anche non coincidenti con l’insostituibilità delle mansioni.
Il Giudice ribadisce poi la natura della posizione soggettiva. L’assegnazione temporanea non conferisce un diritto soggettivo alla mobilità, ma un interesse legittimo pretensivo alla comparazione tra la situazione familiare segnalata e le esigenze del servizio. La tutela della genitorialità, pur di rilievo costituzionale, non genera automatismi favorevoli. Nei settori connotati da forte specialità, come quello di polizia, la mobilità territoriale è elemento fisiologico dello status e l’unità familiare non prevale in via automatica sugli interessi pubblici presidiati.
Applicando tali criteri, il diniego supera le censure. La carenza organica della sede di appartenenza era pari al 50%, superiore a quella della sede richiesta, e la discrasia è aumentata nelle more. Il ruolo dei Sovrintendenti è anch’esso gravemente deficitario, quindi la scopertura non è compensabile. A ciò si aggiungono le specifiche operazioni in corso presso il Commissariato e la non sostituibilità della ricorrente, il cui posto non si renderà disponibile per nuove assunzioni.
La comparazione tra le due sedi risulta sufficientemente esplorata, avuto riguardo non solo alla dotazione organica ma anche alle caratteristiche di ciascuna. Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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