Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato di condanna della PA (TAR Sicilia n. 1153 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato di condanna della pubblica amministrazione è fondato quando sia decorso, dalla notifica del titolo, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’ente condannato non alleghi alcun motivo giustificativo dell’inadempienza. Va affermata la persistenza dell’obbligo di dare esecuzione alla sentenza inoppugnabile, tanto per la sorte capitale quanto per interessi e oneri accessori, detratte le somme già versate. Il termine per l’ottemperanza è fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione; decorso inutilmente, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta. Le spese di precetto non sono dovute, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

La società ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza n. 1555/2020 del Tribunale di Catania, resa in esito all’opposizione a decreto ingiuntivo e passata in giudicato. Il titolo, notificato ai fini esecutivi all’ATO in liquidazione, riconosce dovuta la somma di € 686.814,79 oltre interessi legali, esclusa la rivalutazione.

In assenza di spontanea esecuzione da parte dell’ente ingiunto, la società propone ricorso per ottenere il pagamento, in caso di perdurante inottemperanza anche a mezzo di commissario ad acta, con vittoria di spese. L’ATO, regolarmente convenuta, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso fondato. La procedura risulta ritualmente incardinata e, dalla notifica del titolo all’ente convenuto, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003.

Non si ravvisano motivi giustificativi dell’inadempienza dell’ente condannato. Deve pertanto affermarsi la persistenza dell’obbligo di ottemperanza alla sentenza ormai inoppugnabile. L’obbligo riguarda la sorte capitale e gli interessi e oneri accessori, con deduzione delle somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso.

Il Collegio esclude invece le spese di precetto. L’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza ex art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore, che non può addossarne il costo alla controparte.

L’ente deve adempiere entro novanta giorni dalla notifica o comunicazione in forma amministrativa della decisione. Decorso inutilmente tale termine, provvede in via sostitutiva il commissario ad acta, individuato nel Dirigente generale del Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, entro i successivi novanta giorni dall’insediamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario del 15%. Il compenso del commissario è posto a carico dell’ente intimato e liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo il richiamato precedente di Cass. civ., sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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