Accoglimento dell’ottemperanza per la carta docente e commissario ad acta in caso di inadempimento (TAR Lombardia n. 2709 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo idoneo per l’azione di ottemperanza la sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente precario alla carta elettronica del docente per le annualità di servizio a tempo determinato. L’amministrazione è tenuta a darvi esecuzione entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, decorso inutilmente il quale la parte interessata può richiedere l’intervento del commissario ad acta, nominato dal giudice dell’ottemperanza, che provvede in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni.
Il Fatto
La ricorrente, docente precaria a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro, con sentenza n. 195/2023, il riconoscimento del diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 al 2022/2023 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del beneficio. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione in data 18 luglio 2023, senza che quest’ultima avesse provveduto ad alcun adempimento. Decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo la domanda di ottemperanza fondata e ritualmente proposta. In particolare, ha accertato che la sentenza n. 195/2023 del Tribunale di Lodi era stata notificata al Ministero in data 18 luglio 2023 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; il ricorso era stato notificato il 15 ottobre 2025, con la conseguenza che il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 risultava inutilmente decorso.
Il Collegio ha pertanto disposto che il Ministero desse piena esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere tutti gli atti necessari all’esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il giudice ha precisato che il commissario potrà ricorrere, se necessario, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stata liquidata alcuna indennità al commissario ad acta, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
Quanto alle spese di lite, il TAR ha condannato l’amministrazione soccombente alla rifusione in favore della ricorrente, liquidandole in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. A sostegno della liquidazione ridotta rispetto al valore della causa, il Collegio ha richiamato il carattere seriale della questione e il limitato impegno difensivo richiesto.
Nota della Redazione
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