Il divieto sindacale del 5G senza accertamento del pericolo concreto (TAR Puglia n. 1152 del 02.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 costituiscono espressione di un potere residuale e atipico, derogatorio del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. Il loro esercizio legittimo presuppone l’esistenza di presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, connotato da eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili. Il provvedimento deve inoltre essere caratterizzato da provvisorietà e temporaneità quanto agli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo da ovviare. La sussistenza di tali presupposti deve emergere dalla motivazione del provvedimento sindacale, non essendo sufficiente il richiamo a studi sull’astratta pericolosità dei campi elettromagnetici né la dichiarata applicazione del principio di precauzione. È pertanto illegittima l’ordinanza che vieti sine die la sperimentazione e l’installazione del 5G sul territorio comunale in difetto di qualsiasi accertamento concreto dell’effettivo pericolo grave ed attuale per la pubblica incolumità.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle telecomunicazioni ha impugnato l’ordinanza contingibile e urgente n. 21 del 10.4.2020, con cui il Sindaco di un Comune pugliese, nell’esercizio dei poteri di cui agli artt. 50 e 54 del T.U. Enti Locali, ha vietato a chiunque la sperimentazione o l’installazione del 5G sul territorio comunale, invocando il principio di precauzione e in attesa dell’emanazione di linee guida aggiornate degli organismi di tutela della salute e dell’ambiente. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento e il risarcimento dei danni subiti e subendi in esecuzione dello stesso.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, il Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo e la Prefettura, eccependo la difesa erariale l’estraneità dell’Amministrazione dell’Interno alla controversia. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 giugno 2025.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva e dispone l’estromissione del Ministero dell’Interno. Richiamando un consolidato orientamento (Cons. Stato, Sez. II, n. 4193 del 2020; Sez. IV, n. 2221 del 2014; Sez. V, n. 4529 del 2010), il Tribunale osserva che l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti delle ordinanze contingibili e urgenti ha natura meramente formale: il Sindaco, pur agendo come ufficiale di Governo, resta incardinato nel complesso organizzativo dell’ente locale, con conseguente imputabilità dell’atto al Comune.
Nel merito, la domanda di annullamento è accolta richiamando integralmente la sentenza della stessa Sezione n. 814 del 24.6.2024, resa su vicenda speculare. Le ordinanze contingibili e urgenti sono espressione di un potere amministrativo contenutisticamente atipico e derogatorio del principio di tipicità. Il loro esercizio legittimo è condizionato da presupposti tassativi di stretta interpretazione, costituiti da un pericolo per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica dotato del carattere dell’eccezionalità, tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili (Cons. Stato, Sez. V, n. 868 del 2010; Sez. V, n. 904 del 2012).
Il potere esercitato deve essere caratterizzato dalla provvisorietà e temporaneità degli effetti e dalla proporzionalità rispetto al pericolo da ovviare (Cons. Stato, Sez. V, n. 5239 del 2017). Tali presupposti devono risultare dalla motivazione del provvedimento sindacale, evenienza pacifica anche in presenza di ordinanze adottate in tema di sistemi radianti di telefonia mobile, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 3324 del 2020; TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 3733 del 2021; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, n. 806 del 2023; Id., Sez. I, n. 1134 del 2023).
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio condivide le doglianze della ricorrente. L’ordinanza sindacale risulta, quanto agli effetti, sprovvista di qualsivoglia carattere di temporaneità e provvisorietà, limitando sine die ogni sperimentazione o installazione del 5G. Né, al di là delle mere affermazioni di principio, emerge l’imprescindibile giudizio di proporzionalità della misura rispetto al pericolo. Il provvedimento, pur richiamando gli studi sull’astratta pericolosità dei campi elettromagnetici e la dichiarata applicazione del principio di precauzione, è stato adottato in difetto di qualsiasi accertamento concreto dell’effettivo pericolo grave ed attuale per la pubblica incolumità.
Ne deriva l’illegittimità del provvedimento impugnato, che è annullato con assorbimento delle restanti censure. La domanda risarcitoria è respinta per mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto illecito. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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