Il silenzio della p.a. cessa solo col conseguimento del bene della vita (TAR Lazio n. 1155 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. può essere dichiarata solo quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo per l’oggettivo venir meno della lite. L’istituto si distingue ontologicamente dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità, facendo venir meno la condizione dell’azione. Il rilascio del provvedimento richiesto dopo la proposizione del ricorso giustifica la condanna alle spese della pubblica amministrazione, non potendo l’organizzazione interna dell’ente scusare l’inerzia. La eccezione di difetto di legittimazione passiva è superata dalla teoria della prospettazione, quando la pretesa è rivendicata proprio nei confronti dell’ente che ha omesso di provvedere.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato il 21 agosto 2025 istanza al Comune di Castrocielo per ottenere l’autorizzazione paesaggistica in subdelega, integrandola spontaneamente l’11 settembre 2025. L’amministrazione non ha dato risposta nei termini, così il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per far accertare il silenzio-inadempimento.

Nel corso del giudizio il Comune ha rilasciato l’autorizzazione il 2 dicembre 2025. Il ricorrente ha depositato il provvedimento e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’ente alle spese di lite. Il Comune si è costituito in resistenza, depositando documenti e memoria il 15 e 16 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale rileva d’ufficio, come già prospettato alle parti in udienza, la tardività dei documenti e della memoria depositati dal Comune il 15 e 16 dicembre 2025. Il deposito è avvenuto oltre il termine dimezzato previsto dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, ultimo inciso e 87, comma 3 del cod. proc. amm.; tali atti, pertanto, non possono essere esaminati né assumere rilevanza.

Nel merito il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la declaratoria ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica, seppur in corso di causa, soddisfa pienamente la pretesa sostanziale, avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita divisato.

La decisione richiama l’orientamento secondo cui la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo allorché il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene atteso, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Il Collegio sottolinea la differenza rispetto alla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che si configura quando l’accoglimento non produrrebbe più utilità. A sostegno sono citate T.R.G.A. Trentino Alto Adige, Trento, n. 204/2023, Cons. St., III, n. 383/2018 e id., IV, n. 3638/2017.

Quanto alle spese, il Tribunale rileva che l’autorizzazione è stata rilasciata solo dopo la proposizione del ricorso. L’assenza prolungata di un impiegato comunale, dedotta dal legale in discussione, non impediva l’adozione di misure organizzative utili a fornire risposta nei termini di legge. L’eccezione di difetto di legittimazione del Comune non coglie nel segno: la pretesa è stata rivendicata proprio nei confronti dell’ente locale, secondo la teoria della prospettazione, censurandosi la sua inerzia, e l’ente ha comunque tardivamente provveduto.

Il Tribunale dichiara quindi la cessazione della materia del contendere e condanna il Comune al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *