Ottemperanza per il pagamento delle spese di lite liquidate dal giudice amministrativo (TAR Lazio n. 9667 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, su ricorso del procuratore antistatario, dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato concernente il pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore. L’inerzia dell’amministrazione, non giustificata in giudizio, legittima la nomina di un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’ente inadempiente. La condanna al pagamento della somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. (c.d. astreinte) è rimessa alla valutazione equitativa del giudice e può essere negata tenuto conto delle iniziative intraprese dall’amministrazione.
Il Fatto
La parte ricorrente, nella qualità di procuratore antistatario, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in suo favore, nell’ambito di distinti giudizi definiti con sentenze passate in giudicato. Nonostante la notificazione in forma esecutiva dei titoli, l’amministrazione era rimasta inerte.
Avverso tale inadempimento, il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione dei giudicati nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite. L’amministrazione si costituiva in giudizio con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso rilevando che l’amministrazione resistente non aveva eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, né aveva fornito alcuna giustificazione in merito alla protratta inerzia.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, ordinando il pagamento delle spese di lite nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale avrebbe provveduto nel termine di centoventi giorni dalla scadenza del termine concesso all’ente, previa richiesta della parte ricorrente.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR l’ha respinta, non ritenendo equa l’applicazione delle astreintes nel caso di specie, anche in considerazione delle iniziative intraprese dall’amministrazione.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in complessivi Euro 800,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare.
Nota della Redazione
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