Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1155 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, è titolo per il ricorso per ottemperanza innanzi al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, l’amministrazione che non dia esecuzione al comando giudiziale è inadempiente. Il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione entro un termine perentorio e, per l’eventuale ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta nella misura degli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale civile di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 19/2024, passata in giudicato, è stato accertato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati in quella decisione.

Notificato il titolo alla sede reale dell’amministrazione debitrice e decorso il termine dilatorio di sessanta giorni, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR Toscana per ottenere l’ottemperanza del giudicato. Ha chiesto, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’ottemperanza: l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, l’inerzia dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Tutti i requisiti risultano integrati.

Sul merito, il Tribunale rileva che dagli atti di causa non emerge alcuna esecuzione del giudicato. L’amministrazione non ha messo a disposizione della ricorrente la carta del docente, né ha documentato un’impossibilità oggettiva di adempiere. L’inerzia è quindi accertata e il ricorso è fondato.

Il giudice ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione di parte ricorrente la carta richiesta. Fissa così un termine perentorio che costituisce il parametro per valutare l’eventuale successiva inottemperanza.

La domanda relativa agli interessi è invece rigettata. La sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non li prevede e il giudizio di ottemperanza non può estendere il contenuto del titolo giudiziale oltre i limiti del comando in esso contenuto.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo già maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora. La misura è pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Collegio applica il penultimo periodo dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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