Decadenza dalla concessione demaniale prevale sulla proroga ex lege (TAR Toscana n. 1182 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dalla concessione demaniale marittima, legittimamente dichiarata ai sensi dell’art. 47, lett. b) e f), cod. nav. per abusi edilizi e inadempimenti del concessionario, prevale sulla proroga ex lege. L’estensione della durata delle concessioni, disposta dall’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022 e in precedenza dall’art. 1, commi 675-682, legge n. 145/2018, presuppone il permanere in capo al concessionario dei requisiti oggettivi e soggettivi e il rispetto degli obblighi concessori. Gli enti competenti sono tenuti a verificarne la sussistenza e, in caso negativo, a dichiarare la decadenza, che impedisce l’operatività della proroga. La mancata inclusione delle concessioni decadute nell’elenco comunale di quelle prorogate costituisce conseguenza logica e legittima di tale situazione.
Il Fatto
Una società ha gestito per lungo tempo uno stabilimento balneare su area demaniale nel Comune di Campo nell’Elba, in forza di due concessioni rilasciate nel 2009 e via via prorogate. Nel 2019 ha presentato una C.I.L.A. per opere in parte su area privata e in parte su suolo demaniale. Il Comune ha ritenuto tali interventi subordinati a permesso di costruire e ne ha ingiunto la demolizione. Il TAR Toscana, con sentenza n. 1039/2021, ha accolto solo parzialmente il ricorso; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3089/2024, ha confermato la decisione.
Il Comune ha quindi negato l’estensione delle concessioni e ne ha dichiarato la decadenza ex art. 47 cod. nav., ordinando lo sgombero dell’area. La società ha impugnato la deliberazione di Giunta che escludeva le proprie concessioni dall’elenco di quelle prorogate al 31 dicembre 2024, nonché la successiva ordinanza di ripristino con ingiunzione di pagamento dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
I due ricorsi, soggettivamente e oggettivamente connessi, sono stati riuniti. Il Collegio ha respinto entrambe le istanze di rinvio presentate dalla difesa: la prima, per genericità e mancata dimostrazione dell’impedimento e dell’impossibilità di sostituzione mediante delega; la seconda, perché nel processo amministrativo la sospensione non è ammessa per mere ragioni di opportunità, secondo l’art. 79, comma 1, c.p.a. e l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 13 febbraio 2023.
Nel merito, la questione preliminare concerne la natura del provvedimento comunale di diniego di estensione. La ricorrente sosteneva che esso non contenesse alcuna statuizione di decadenza e consentisse perciò la proroga automatica. Il Collegio, richiamando la sentenza della terza sezione n. 975 del 2024, ha letto l’atto in chiave sostanzialistica: esso accerta i presupposti della decadenza per violazione dell’art. 47, comma 1, lett. b) ed f), cod. nav. ed esclude, come immediata conseguenza, l’applicazione della proroga ex lege.
L’indicazione della data di naturale scadenza delle concessioni, anziché della data di adozione dell’atto, non inficia tale lettura: decadenza e mancata proroga coincidono sul piano temporale. Il procedimento ha comunque garantito la partecipazione, con comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e valutazione delle osservazioni. La decadenza è sorretta da motivazione articolata e non appare sproporzionata rispetto alla reiterazione degli abusi e all’elusione degli ordini di ripristino.
Il Collegio ha inoltre escluso che la proroga potesse operare in forza dell’art. 3 legge n. 118/2022, che richiede concessioni “in essere” alla data di entrata in vigore: le concessioni erano già cessate e il provvedimento di decadenza era efficace ed esecutivo, non sospeso. L’ordinanza del Tribunale del riesame non è opponibile, trattandosi di provvedimento interinale e cautelare.
Da ultimo, il Collegio ha affermato che l’estensione ex lege presuppone comunque il permanere dei requisiti e degli obblighi concessori, con conseguente inammissibilità del motivo sull’indennizzo per genericità. I ricorsi sono stati respinti, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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