Conto giudiziale ricompilato tardivamente e discarico dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 115 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il deposito tardivo del conto ricompilato non preclude di per sé l’approvazione del conto e il discarico dell’agente contabile. Quando l’istruttoria, anche attraverso la documentazione analitica prodotta, consente di ricostruire le singole operazioni di gestione e di escludere ammanchi e pagamenti in sospeso, la gestione va dichiarata regolare. Il ritardo nella ricompilazione non integra autonomo motivo ostativo se non si traduce in un pregiudizio accertato. L’assenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità amministrativa giustifica l’approvazione del conto ai sensi dell’art. 1 della legge n. 20/1994 e del rito speciale sul conto.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per il Veneto era investita del giudizio di conto relativo alla gestione di un agente contabile della Regione Veneto per l’esercizio 2017. Con precedente sentenza-ordinanza la Sezione aveva dichiarato irregolare il conto, negato il discarico e ordinato la ricompilazione del conto per l’intera gestione, con deposito della documentazione di supporto.

In riscontro, la Regione trasmetteva tramite il portale SIRECO, in data 10 agosto 2020, il conto ricompilato e la documentazione richiesta. All’udienza pubblica dell’11 luglio 2024 il relatore rilevava il deposito tardivo, ma dava conto del contenuto del nuovo conto e della documentazione prodotta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dell’ottemperanza all’ordine di ricompilazione impartito con la precedente sentenza-ordinanza. Il conto ricompilato risulta redatto secondo le indicazioni della DGVR n. 2440/02 ed è articolato in un conto di sintesi e in un conto analitico della gestione.

Il dato decisivo è il livello di analiticità della documentazione. Esso consente di avere contezza delle singole operazioni svolte dagli agenti, principale e secondario, e della gestione del fondo economale, avvenuta mediante apertura di credito presso il Tesoriere. Alla chiusura dell’esercizio non risultano pagamenti in sospeso; residua unicamente un fondo cassa non utilizzato rimasto nella disponibilità del Tesoriere.

Su questa base la Corte ritiene la gestione regolare e, in considerazione dell’assenza di ammanchi, esclude motivi ostativi al discarico. Il deposito tardivo del conto ricompilato, pur rilevato dal relatore, non viene valorizzato come autonoma ragione di irregolarità: non è collegato ad alcun pregiudizio economico accertato né a una compromissione dell’istruttoria.

La conclusione è confortata dal parere del Pubblico Ministero, che conferma le regolarità evidenziate dal Giudice Relatore. La Corte verifica quindi che l’agente abbia ottemperato a quanto richiesto, che il conto ricompilato rappresenti una gestione regolare e che lo stesso sia stato parificato in via amministrativa.

Il Collegio esclude infine la sussistenza di evidenti e non prescritti profili di responsabilità a carico dell’agente contabile e approva il conto, dichiarando il discarico per l’esercizio 2017. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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