Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 115 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore ed efficacia di cosa giudicata ed è titolo idoneo al giudizio di ottemperanza. Decorsi infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e il termine di sei mesi dalla trasmissione delle dichiarazioni ex art. 5-sexies l. n. 89/2001, sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione. Il giudice amministrativo ordina il pagamento entro un termine perentorio e nomina commissario ad acta, senza compenso in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
Con decreto depositato dalla Corte d’appello di Lecce il 04.10.2019, il Ministero della Giustizia veniva condannato al pagamento, in favore di dodici ricorrenti, di somme liquidate a titolo di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, oltre spese con distrazione al difensore. Il decreto, munito di formula esecutiva e notificato all’Amministrazione, non veniva opposto e non costituiva oggetto di esecuzione spontanea.
Le ricorrenti, dopo aver trasmesso le dichiarazioni prescritte dalla normativa in materia, proponevano ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la regolarità del ricorso sotto il profilo processuale. Il decreto in parola ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine di legge.
Quanto ai presupposti sostanziali, il giudice rileva il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Verifica inoltre che le ricorrenti hanno inviato le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestanti la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi residui e le modalità di riscossione prescelte.
Accertato il decorso del termine di sei mesi dalla trasmissione di tali dichiarazioni senza pagamento, il TAR riconosce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il Collegio fissa il termine di 90 giorni per l’adempimento e, fin d’ora, nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Sui precedenti richiamati (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021; Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017; TAR Campania, n. 153/2022), esclude la liquidazione di un compenso specifico al commissario, in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015.
Segue infine la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché al rimborso delle spese vive accessorie sostenute per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.