Danno da lesione del sinallagma per distrazione di energie a fini illeciti (Corte dei Conti Sez. giur. Umbria n. 42 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dipendente pubblica che, nello svolgimento del servizio, distolga dolosamente le proprie energie lavorative verso finalità illecite integra danno da lesione del sinallagma contrattuale, risarcibile e quantificabile in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ., avuto riguardo al disvalore delle condotte e all’impegno profuso. Il danno da disservizio risarcibile presuppone spese di indagine e di accertamento aventi carattere straordinario, non potendo qualificarsi tali quelle sostenute con le risorse degli uffici ispettivi competenti in via ordinaria, né i costi delle attività di polizia giudiziaria. La connotazione dolosa della fattispecie inibisce l’esercizio del potere riduttivo dell’addebito.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio una dipendente civile del Ministero dell’Interno, all’epoca dei fatti operatrice amministrativa presso l’Ufficio Immigrazione di una Questura, contestandole a titolo doloso un danno complessivo di euro 26.106,88, articolato in tre poste: euro 13.037,44 per la lesione del rapporto sinallagmatico, euro 13.037,44 per il disservizio connesso al ripristino della legalità e dell’efficienza dell’ufficio, ed euro 32,00 per lucro cessante da mancato pagamento di marche da bollo.
La vicenda trae origine da condotte illecite accertate in sede penale, consistenti nell’aver favorito, in concorso con terzi, la permanenza in condizioni di illegalità di soggetti extracomunitari e l’ottenimento di permessi di soggiorno mediante documentazione contraffatta. La convenuta ha eccepito la nullità della domanda, l’insussistenza dell’elemento soggettivo doloso e la prescrizione di quota parte del credito, chiedendo in subordine l’applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di nullità fondata sull’art. 86, comma 2, lett. e) ed f), C.G.C. Quanto alla pretesa di euro 32,00, nonostante la rinuncia formulata in udienza dal Pubblico Ministero, la domanda resta esaminabile per difetto di espressa accettazione della controparte. Nel merito essa è nulla, poiché l’atto di citazione si limita a richiamare un capo d’imputazione penale dal quale non è desumibile alcun collegamento con l’ammanco di marche da bollo contestato.
L’eccezione è invece disattesa per le altre due domande. La molteplicità delle condotte illecite ascritte consente di ritenere integrato il requisito espositivo, mentre le carenze del rinvio agli atti d’indagine, ancorché indistinto e riferito a documenti anche non pertinenti, rilevano sul piano probatorio e non su quello della validità della domanda.
È rigettata anche l’eccezione di prescrizione. La notificazione dell’invito a dedurre, interruttiva del termine quinquennale, si è perfezionata in data 03/05/2024, mentre il rinvio a giudizio è stato disposto il 27/09/2021 in presenza di occultamento doloso dei danni. Non risulta pertanto decorso il quinquennio previsto dall’art. 1, comma 2, legge n. 20/1994.
Nel merito, la domanda da disservizio è rigettata. Non risultano dimostrati i costi della turbativa arrecata all’ordinaria gestione dell’ufficio, né le iniziative assunte dall’Amministrazione. La giurisprudenza contabile esclude che le spese relative alle attività di polizia giudiziaria integrino danno erariale e qualifica risarcibili gli oneri di riorganizzazione solo quando afferiscono a operazioni di indagine straordinarie. Le verifiche fisiologiche condotte con il personale ordinariamente preposto non costituiscono costo aggiuntivo, ma esborso dovuto.
È invece accolta, con diversa quantificazione, la domanda da lesione del sinallagma contrattuale. Dagli elementi di prova emerge la compartecipazione della convenuta al rilascio di almeno un permesso di soggiorno a soggetto clandestino, con piena consapevolezza della falsità del timbro apposto sul passaporto. Risultano comprovati il rapporto di servizio, l’illegittimità delle condotte, la dolosa preordinazione, il nesso causale e il pregiudizio da distrazione di energie lavorative. Il danno è determinato equitativamente in una mensilità dei compensi percepiti nel periodo dei fatti, pari a euro 1.697,73, oltre rivalutazione e interessi. La natura dolosa inibisce il potere riduttivo, e le spese di lite seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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