Borse di studio PNRR: aggiuntività delle risorse e verifica dei target (Corte dei Conti Sez. contr. gestione Stato n. 18 del 07.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo sulla gestione delle risorse PNRR, esercitato ai sensi dell’art. 7, comma 7, d.l. n. 77/2021, verifica economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego dei fondi. Le risorse del PNRR destinate alle borse di studio per l’accesso all’università conservano natura aggiuntiva rispetto alle fonti ordinarie di finanziamento (FIS, risorse regionali, gettito della tassa regionale, fondi PON), sicché i target rinegoziati con la CID dell’8 dicembre 2023 si riferiscono esclusivamente alla quota di borse finanziate con risorse RRF e non al totale delle borse erogate. L’Amministrazione titolare dell’intervento, pur nella gestione “a regia”, resta responsabile del rispetto del cronoprogramma e del funzionamento dell’interoperabilità con il sistema ReGis, restando la verifica dell’impatto della misura condizionata al conseguimento dell’ultimo target.

Il Fatto

La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha esaminato lo stato di attuazione dell’investimento M4C1 I 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università”, inserito nella Missione 4 del PNRR per garantire la parità di accesso all’istruzione terziaria agli studenti in difficoltà socio-economiche. L’analisi, riferita al secondo semestre 2024, muove dalle risultanze della precedente deliberazione n. 67/2024/G del 19 luglio 2024 e dalle misure consequenziali comunicate dall’Amministrazione. La questione centrale riguarda il grado di attuazione dell’intervento dopo la rimodulazione operata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023, che ha elevato la dotazione a 808 milioni di euro e rideterminato il meccanismo di verifica dei target.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce l’evoluzione della misura. Originariamente dotata di 500 milioni di euro, con l’obiettivo di assegnare borse a 300.000 studenti nel 2023 e a 336.000 nel 2024, essa è stata ripensata perché i target erano oggettivamente irraggiungibili: in Italia non era presente un numero di studenti idonei pari agli obiettivi fissati, come accertato dalla ricognizione sugli idonei non beneficiari, pari a circa 5.666 unità. Con la CID dell’8 dicembre 2023 i target annuali sono stati ridotti a 55.000 borse l’anno per il triennio 2023-2025, riferite però alla sola quota finanziata con risorse PNRR, con incremento di dotazione a 808 milioni di euro.

La Corte sottolinea il carattere aggiuntivo delle risorse PNRR. Esse non costituiscono un “di cui” del totale delle borse erogate annualmente, ma un plus rispetto alle fonti ordinarie, integrate con il FIS, le risorse regionali e il gettito della tassa regionale. Il meccanismo di verifica rinegoziato con la Commissione europea è stato quindi orientato a escludere il rischio di doppio finanziamento e a garantire una verifica più puntuale dell’effettiva aggiuntività delle risorse RRF.

Quanto all’attuazione, la Sezione rileva il mancato rispetto della scadenza del 30 settembre 2024 per il riparto delle risorse dell’annualità 2024/2025, adottato solo con il d.d. n. 1720 del 12 novembre 2024, con slittamento a catena delle successive fasi di competenza degli enti regionali per il diritto allo studio. La Corte richiama l’esigenza che gli adempimenti siano curati in tempo utile per consentire agli studenti beneficiari di proseguire il percorso formativo, scongiurando il rischio di abbandono degli studi per mancanza di mezzi.

Sul versante della qualità del dato, la Sezione ripropone la criticità del meccanismo di interoperabilità tra i sistemi informativi locali del Ministero e la piattaforma ReGis. Le attività di test con il fornitore sono in corso in ambiente di collaudo; nelle more, la piena interoperabilità è garantita dal servizio di caricamento massivo istituito dal Mef.

La Corte evidenzia inoltre che l’incremento della percentuale di borse erogate non appare dirigersi in modo inequivoco verso il traguardo del 20 per cento, rispetto alla media europea del 25 per cento, e ribadisce che l’impatto della misura sarà verificabile solo dopo il conseguimento dell’ultimo target, fissato al 31 dicembre 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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