Esecuzione della sentenza pensionistica e soccombenza virtuale dell’INPS (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 65 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza pensionistica, la cessata materia del contendere non esonera l’Amministrazione dalle spese di lite quando il riconoscimento provvedimentale del diritto avviene in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale. In tal caso opera il principio di soccombenza virtuale, che impone di porre le spese a carico dell’Istituto resistente. Per i dipendenti delle Forze Armate cessati dal servizio dopo l’1.1.2010 la competenza sugli atti definitivi di pensione appartiene all’INPS, già INPDAP, con conseguente difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni di appartenenza.
Il Fatto
Un titolare di pensione privilegiata, già in servizio presso la Marina Militare, aveva ottenuto da questa Sezione, con sentenza n. 63 del 25.3.2024, il riconoscimento del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell’indennità speciale annua, dell’indennità integrità speciale per intero e dei sei scatti, oltre agli arretrati con interessi e rivalutazione.
Nonostante la notifica della sentenza e la diffida, nessun importo era stato corrisposto. Il ricorrente ha allora proposto ricorso in ottemperanza, chiedendo che fosse ordinata l’esecuzione del giudicato e, in via istruttoria, la nomina di un CTU per quantificare ratei e accessori. Il Ministero della Difesa ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva; l’INPS ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere per avere eseguito la sentenza.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha anzitutto accolto l’eccezione pregiudiziale del Ministero della Difesa. Il ricorrente è cessato dal servizio dopo l’1.1.2010, data dalla quale l’INPDAP, oggi INPS, è subentrato nella gestione delle attività pensionistiche del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a ordinamento militare. Poiché spetta all’Istituto adottare i provvedimenti definitivi di pensione, ogni pretesa relativa al computo delle voci che la compongono va avanzata nei suoi confronti. Il Ministero è stato pertanto estromesso dal giudizio.
Nel merito, la Corte ha verificato l’effettiva esecuzione del giudicato sulla base della relazione depositata dall’INPS il 19.2.2026. Dal cedolino di dicembre 2025 l’indennità integrità speciale è corrisposta separatamente e in misura intera, non più conglobata, in conformità alla sentenza. L’Istituto ha operato un doppio calcolo per individuare il trattamento più favorevole: il sistema interamente contributivo, con montante e coefficiente di tabella, ha condotto a una PAL più elevata di quella ottenuta ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973, ed è stato quindi posto in pagamento l’importo maggiore.
Sono stati liquidati gli arretrati dell’indennità, gli arretrati di pensione, l’indennità speciale annua, gli interessi e la rivalutazione monetaria, con corresponsione dell’importo più favorevole. Su queste risultanze la Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere.
Il profilo di maggiore interesse riguarda le spese. Il riconoscimento provvedimentale del diritto è intervenuto, come emerge dalla documentazione dell’Istituto, in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale. In ossequio al principio di soccombenza virtuale, l’INPS è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del ricorrente.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.