Obbligo del Comune di concludere il procedimento di vigilanza edilizia su istanza (TAR Puglia n. 1161 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una segnalazione circostanziata di presunti abusi edilizi, il Comune è tenuto ad attivare e concludere il procedimento di controllo e verifica della natura abusiva dell’opera. In virtù dell’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, l’amministrazione esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel proprio territorio e, a seguito del doveroso esercizio del potere, ha l’obbligo di pronunciarsi in modo espresso, inibendo e sanzionando le condotte illecite. Sussiste pertanto l’obbligo di provvedere sull’istanza di repressione dell’illecito edilizio, con un provvedimento espresso e motivato che dia conto della consistenza della situazione abusiva e commini il corrispondente trattamento sanzionatorio, in applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990. Il giudice amministrativo accerta il silenzio-inadempimento e condanna l’ente a concludere il procedimento, ma non può ordinare la demolizione quando la decisione presuppone ulteriori accertamenti istruttori demandati all’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile confinante, ha presentato al Comune di Ostuni un’istanza con cui ha rappresentato elementi circostanziati in ordine alla possibile realizzazione di opere abusive da parte dei vicini, senza permesso di costruire e in violazione dei parametri urbanistici e delle distanze legali. L’istanza è stata assunta al protocollo dell’ente ed è stata poi oggetto di sollecito.
Non ottenendo alcun provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione, la condanna alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la declaratoria dell’obbligo di ordinare la demolizione delle opere abusive. Il Comune e i controinteressati non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui, a fronte di una segnalazione circostanziata, il Comune è tenuto ad attivare e concludere il procedimento di verifica della natura abusiva dell’opera. La fonte dell’obbligo è individuata nell’art. 27, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che attribuisce all’ente la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, e negli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990 quanto al dovere di concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato.
Nel caso concreto il ricorrente aveva rappresentato all’amministrazione elementi specifici sulla possibile realizzazione di opere abusive presso l’immobile confinante e aveva chiesto l’attivazione dei poteri di vigilanza e sanzionatori. Il Comune avrebbe quindi dovuto provvedere nel termine ordinario di trenta giorni, non risultando applicabile una diversa disciplina.
Dalla documentazione in atti non risulta però alcun atto conclusivo. L’unico documento prodotto è una nota con cui l’Ufficio abusivismo edilizio si è limitato a sollecitare il Comando di Polizia Locale a verificare lo stato dei luoghi, senza indicazione di ulteriori attività e senza l’adozione del provvedimento finale pur a fronte del decorso dei termini. Ne discende la fondatezza della domanda di accertamento del silenzio-inadempimento.
Il Collegio ritiene invece di non poter accogliere la domanda di accertamento degli abusi e dell’obbligo di demolizione. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., perché la decisione sul punto richiede ulteriori adempimenti istruttori sull’effettivo stato dei luoghi e sulla legittimità delle opere, da porre in essere dall’amministrazione comunale.
Il Comune viene pertanto condannato a concludere il procedimento con atto espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio riserva la nomina del commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento, previa istanza dell’interessato, ponendo le relative spese a carico dell’ente e segnalandole ai fini di eventuali profili di responsabilità contabile. Le spese di lite sono poste a carico del Comune, mentre sono compensate verso i controinteressati, estranei all’inadempimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.