Ottemperanza per il riconoscimento del servizio pre-ruolo del personale scolastico (TAR Campania n. 4800 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione del giudicato che ha riconosciuto al docente il diritto all’integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici. La sentenza passata in giudicato, che accerta il diritto alla ricostruzione della carriera e condanna l’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, costituisce titolo esecutivo idoneo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.. Il decorso inutile del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un Commissario ad acta che, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione, provveda in via sostitutiva all’esecuzione della decisione.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accoglieva la domanda di riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito con contratti a tempo determinato. Il giudice aveva condannato l’Amministrazione alla ricostruzione della carriera e al pagamento di una somma a titolo di differenze retributive. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, l’Amministrazione non aveva provveduto a dare esecuzione al titolo, sicché la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di compiere gli atti necessari e che fosse nominato un Commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania ha ritenuto il ricorso fondato. I giudici hanno evidenziato come dalla documentazione versata in atti risultassero integrati tutti i presupposti richiesti dall’art. 114 cod. proc. amm., con particolare riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo, mediante il riconoscimento della progressione professionale ed economica e il pagamento delle differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio.
In caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato Commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega, che dovrà compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza. Il compenso per la funzione commissariale, quantificato in euro 1.000,00, è stato posto a carico del Ministero dell’Istruzione.
Il TAR ha infine condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.