Falsa dichiarazione di ospitalità e revoca del permesso di soggiorno (TAR Sicilia n. 1133 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, il permesso di soggiorno è revocato quando manchino i requisiti che ne consentono il rilascio, evenienza che ricorre anche quando lo straniero abbia prodotto, in sede procedimentale, documentazione falsa. La falsa dichiarazione opera come fatto, a prescindere dall’elemento soggettivo di dolo o colpa del dichiarante, poiché altrimenti verrebbe meno la ratio della disciplina del d.P.R. n. 445/2000. Ne consegue che il potere di ritiro ha natura vincolata e non postula l’esternazione di alcuna particolare ragione di pubblico interesse, dovendosi questa ritenere sussistente in re ipsa a fronte di una falsa rappresentazione della realtà. L’eventuale sopravvenuta disponibilità di alloggio e attività lavorativa non sana la falsità della documentazione in virtù della quale il titolo era stato rilasciato. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non assume rilievo invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Con decreto notificato il 9.11.2022, il Questore ha revocato al ricorrente, cittadino gambiano, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo. A fondamento del provvedimento l’Amministrazione ha posto le mendaci dichiarazioni di ospitalità prodotte in occasione della presentazione dell’istanza di rilascio del titolo.
La motivazione richiama una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 23.6.2022 e il sequestro preventivo di sessantasette titoli di soggiorno, tra i quali quello del ricorrente, disposto in ragione della medesima sentenza. Il ricorrente ha impugnato il decreto chiedendo l’annullamento, previa sospensione cautelare, articolando quattro motivi e domandando il risarcimento del danno. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 108 del 24.2.2023, per carenza di fumus boni iuris.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina prioritariamente il secondo e il terzo motivo, per la loro intima connessione e per la pregnanza logica dei vizi contestati, richiamando la sentenza n. 25 del 7 gennaio 2025 della stessa Sezione, resa su fattispecie analoga, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm..
Il percorso argomentativo muove dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dal consolidato orientamento secondo cui la produzione di documentazione falsa finalizzata a ottenere la permanenza nel territorio è sanzionabile con la perdita del titolo, indipendentemente dal tempo trascorso e dalla presenza di familiari conviventi (CEDU, sez. I, 14 febbraio 2012, Antwi). Il mendacio rileva quale inidoneità della dichiarazione allo scopo cui è diretta (Cons. Stato, sez. III, n. 3188 del 2023).
Nel caso concreto, la documentazione versata dalla difesa erariale comprova che il titolo fu rilasciato in virtù di dichiarazioni fittizie: il capo B dell’ordinanza cautelare e il decreto di sequestro descrivono un sistema di artifici, con false dichiarazioni di ospitalità raccolte tramite un patronato, cui il ricorrente non ha opposto riscontri probatori, risultando assertiva la deduzione di effettiva dimora. L’atto è pertanto congruamente motivato. La sopravvenuta disponibilità di alloggio e lavoro è elemento estraneo al giudizio, non potendo sanare la falsità (TAR Sicilia Catania, sez. IV, n. 3381/2024).
Le disposizioni richiamate specificano il principio dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e si inseriscono nel contesto del fraus omnia corrumpit, desumibile dall’art. 1439 cod. civ.: alcun legittimo affidamento può essere vantato nella persistenza di un titolo ottenuto inducendo in errore l’Amministrazione.
Quanto al profilo convenzionale, la Corte EDU ha chiarito che le informazioni non corrette o fuorvianti integrano giusta causa di esclusione dai benefici (Antwi; Alleleh), mentre è bastevole a fondare la revoca anche solo la falsità documentale (Cons. Stato, sez. III, n. 8377 del 2022). L’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 delinea infine una fattispecie estintiva oggetto di potere vincolato, con la conseguenza che l’omessa comunicazione di avvio non invalida il provvedimento, non essendo richiesta un’istruttoria specifica (Cons. Stato, sez. III, n. 8908 del 2024). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e infondatezza della domanda risarcitoria.
Nota della Redazione
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