La penalità di mora ex art. 114 c.p.a. si applica anche alle (TAR Calabria n. 1164 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile e va riconosciuta, non sussistendo iniquità o altre cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La somma ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e corre fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta, per effetto del quale la pubblica amministrazione sostituita perde il potere di eseguire il giudicato. Le spese dell’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Una docente ha ottenuto dal Tribunale di Crotone, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 400/2023 passata in giudicato, l’accertamento del diritto a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del 31.08.1999 per il servizio prestato in forza di contratti a tempo determinato, con condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive.

Notificata la sentenza e inoltrata la richiesta di pagamento, l’amministrazione è rimasta inerte. La ricorrente ha quindi proposto actio iudicati davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, la nomina di un Commissario ad acta e l’ulteriore condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo.

La Motivazione della Corte

Il collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento della pubblica amministrazione persiste. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. L’amministrazione intimata deve eseguire la sentenza del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione, a cura di parte ricorrente, della decisione di ottemperanza.

La questione giuridica centrale riguarda l’ammissibilità della penalità di mora anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Il TAR scioglie il dubbio in senso positivo, richiamando dapprima Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 25.06.2014 e poi il testo dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. come novellato dal comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015. La norma, nella sua formulazione vigente, non consente di distinguere tra obblighi di fare e obblighi di pagare.

Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la somma è riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il collegio sottolinea il carattere sanzionatorio dell’istituto: la penalità si aggiunge agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella stessa condanna. Quanto alla decorrenza, essa va corrisposta dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta, citando TAR Roma, Sez. II, n. 5621 del 10.05.2017, TAR Trento, Sez. I, n. 202 del 09.10.2018 e TAR Napoli, Sez. VII, n. 298 del 21.01.2019.

In caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale commissario un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, o suo delegato, affinché provveda in via sostitutiva, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione: la disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori, è applicata per analogia alle altre condanne pecuniarie.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1247 del 25.03.2016, in complessivi euro 828,00 oltre accessori. In caso di mancata rifusione nel termine, al pagamento provvederà il Commissario ad acta, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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