Divieto generalizzato di installazione di stazioni radio base illegittimo (Cons. Stato n. 10387 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il regolamento comunale che individua siti predefiniti quali unici luoghi in cui possono essere installate le stazioni radio base. Una simile previsione configura un divieto generalizzato di localizzazione, espressamente vietato dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Il Comune può al più indicare siti preferenziali, privi di carattere di esclusività, e non può inibire una diversa localizzazione proposta dall’operatore senza fornire analitica dimostrazione di equipollenza tecnica tra l’area indicata dal privato e quella preferenziale. L’unica amministrazione competente ad attestare il rispetto dei limiti alle emissioni elettromagnetiche è l’ARPA, non potendo il Comune imporre soluzioni tecniche alternative, come la rete microcellulare, in luogo della stazione radio base.
Il Fatto
La società di telefonia mobile presentava istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base (SRB) nel territorio di un Comune. L’amministrazione comunicava la conclusione negativa della conferenza dei servizi e rigettava l’istanza, sul presupposto del mancato rispetto dei criteri di localizzazione fissati dal piano e dal regolamento comunali, approvati con delibera consiliare, oltre che delle esigenze di minimizzazione dell’esposizione alle emissioni elettromagnetiche.
La società impugnava il diniego, il preavviso di rigetto e gli stessi strumenti regolatori, nella parte in cui vietavano l’installazione al di fuori dei siti predefiniti. Il TAR Lazio respingeva il ricorso. La società proponeva appello deducendo l’illegittimità del divieto di localizzazione, l’erronea valutazione sull’inidoneità del sito comunale e l’indebita richiesta di installare una rete microcellulare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, respinta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo (il regolamento risultando regolarmente impugnato in primo grado), ritiene fondato l’appello. Il Comune aveva indicato un’area preferenziale che la società non riteneva idonea, anche per il vincolo paesaggistico. La questione centrale è di ordine regolatorio: stabilire che le SRB possono essere realizzate solo in determinati siti — nella specie dieci — integra un divieto generalizzato.
Il richiamo è all’art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, che consente ai Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia.
Il Consiglio di Stato ribadisce che l’impossibilità di prevedere divieti generalizzati non può essere aggirata mediante la preventiva individuazione di “siti idonei”, essendo al più ammessa la previsione di siti preferenziali senza carattere di esclusività. Una diversa localizzazione non può essere inibita salvo che l’amministrazione non fornisca analitica dimostrazione di equipollenza tecnica tra l’area proposta dal privato e quella individuata dal Comune, come affermato da Cons. Stato, Sez. VII, n. 10236 del 2024, richiamata da Cons. Stato, Sez. VI, n. 7078 del 2025, nello stesso senso di Cons. Stato, Sez. VI, n. 6829 del 2023. Nella specie il Comune non ha rappresentato ulteriori impedimenti all’installazione sul sito proposto, che non essendo sito sensibile non ricade nella disciplina regolamentare invocabile.
La fondatezza del primo motivo rende privo di rilevanza il secondo, relativo all’asserita inidoneità dell’area preferenziale, giacché la SRB non era realizzabile unicamente in quel sito. È altresì fondato il terzo motivo: è indebita la richiesta del Comune di installare una rete microcellulare in luogo della SRB, poiché l’unica amministrazione competente ad attestare il rispetto dei limiti alle emissioni è l’ARPA Lazio, che aveva espresso parere favorevole sulla compatibilità del progetto con i limiti del d.P.C.M. 8 luglio 2003.
L’appello è quindi accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento, per quanto di ragione, degli atti impugnati.
Nota della Redazione
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