Variante al PGT e perdita del diritto edificatorio: merito urbanistico non sindacabile (TAR Lombardia n. 1165 del 18.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La programmazione urbanistica costituisce espressione di discrezionalità latamente amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo solo per irragionevolezza o arbitrarietà manifesta, travisamento dei fatti o palese contraddittorietà. Il privato destinatario di previsioni ritenute vantaggiose non vanta alcuna pretesa giuridicamente tutelabile al mantenimento dello status quo, né opera in materia il divieto di reformatio in peius: l’interesse alla conferma della previgente disciplina resta interesse di mero fatto. Un affidamento tutelabile sorge solo in presenza di una convenzione urbanistica già stipulata, di una sentenza di annullamento di un diniego edilizio o di destinazione agricola di un lotto intercluso tra fondi edificati. La soppressione di un meccanismo perequativo condizionato alla realizzazione di un’opera pubblica e alla cessione delle aree non integra alcun vizio, non essendosi verificati i presupposti applicativi.
Il Fatto
I ricorrenti — un’azienda agricola, una società immobiliare e un privato — sono proprietari di terreni ricadenti nel comparto TRP2 del Comune di Casorate Primo. Il PGT approvato nel 2011 destinava quelle aree a servizi e ne consentiva l’utilizzazione mediante un meccanismo perequativo: la cessione al Comune dei suoli, necessari alla realizzazione di una circonvallazione, avrebbe generato un indice edificatorio trasferibile nell’ambito comunale TR1. La cessione e l’opera non si realizzavano.
Con la variante generale adottata nel 2018 e approvata con delibera consiliare n. 13 del 12 marzo 2019, i terreni venivano riclassificati come ambiti agricoli strategici di prevalente interesse produttivo, con esclusione della previsione perequativa. I proprietari impugnavano la delibera per l’azzonamento delle rispettive aree, deducendo l’illegittimità della mancata attuazione delle previsioni a servizi, la sopravvivenza dei diritti edificatori e la lesione dell’aspettativa alla destinazione originaria, chiedendo inoltre il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni preliminari di inammissibilità e rigetta nel merito, esaminando congiuntamente le censure perché tutte accomunate da una lettura della vicenda volta a rivendicare l’immutabilità delle posizioni di vantaggio acquisite con il PGT previgente.
Tale prospettazione non è condivisibile. La pianificazione urbanistica implica valutazioni comparative di interessi pubblici e privati che sfuggono al sindacato di legittimità, salvo travisamento dei fatti, illogicità o irragionevolezza manifesta. Il Collegio richiama la giurisprudenza di Cons. Stato, Sez. I, n. 283 del 2015 e di TAR Lombardia, Sez. II, n. 760 del 2023, nonché la regola per cui il beneficiario di previsioni favorevoli non è titolare di alcuna pretesa al mantenimento dello status quo, salvo un affidamento rilevante da convenzione urbanistica, evenienza che non vincola comunque l’Amministrazione alla conservazione delle disposizioni, imponendo semmai una motivazione aggravata.
Il Tribunale ribadisce che in materia urbanistica non opera il divieto di reformatio in peius e che il ridimensionamento delle possibilità di sfruttamento del compendio non costituisce motivo di illegittimità del piano. Le eccezioni a tale regola — affidamento qualificato, lotto intercluso — non ricorrono nel caso concreto, ove nessuna convenzione è intervenuta.
Quanto al profilo perequativo, le previsioni rivendicate dai ricorrenti avevano natura condizionata alla realizzazione della circonvallazione est e alla cessione delle aree: l’opera non era stata eseguita, i terreni non erano stati ceduti, il meccanismo non aveva trovato applicazione. Il Comune ha esplicitato negli atti di variante la natura non più strategica dell’infrastruttura, in ragione del mutato contesto e dell’insostenibilità economica e ambientale, sostituendola con un diverso tracciato: decisione priva di irragionevolezza e non contraddittoria rispetto agli altri atti della variante.
Ne deriva l’infondatezza dei motivi sull’azzonamento e sull’affidamento, nonché delle domande risarcitorie: manca un provvedimento di necessaria adozione per il danno da ritardo e difettano i vizi presupposti per il danno da provvedimento illegittimo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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