Sei scatti stipendiali e indennità buonuscita militari cessati a domanda (TAR Sardegna n. 1164 del 12.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come convertito, riconosce ai militari cessati dal servizio il beneficio dei sei scatti stipendiali, ciascuno pari al 2,50 per cento dello stipendio, da includere nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 a opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del COM non produce la reviviscenza della previgente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda. Il superamento del termine per la presentazione della domanda non ha efficacia decadenziale, assolvendo a un onere funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione del rapporto.

Il Fatto

Due ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, entrambi residenti in Sardegna, sono stati collocati in quiescenza a domanda successivamente al compimento del cinquantacinquesimo anno di età, con oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi. Ciascuno ha diffidato la competente Direzione provinciale dell’INPS a riliquidare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990.

L’Istituto si è costituto depositando la documentazione interna con cui la Direzione Centrale Pensioni dava conto dei rilievi del MEF alla proposta di circolare di recepimento delle decisioni di accoglimento del Consiglio di Stato e della necessità di un intervento legislativo. I ricorrenti hanno quindi agito per l’accertamento del diritto e del correlato obbligo dell’amministrazione di rideterminare il trattamento di fine servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., richiamando il proprio orientamento consolidato, confermato da numerose decisioni anche recenti e ormai noto all’Istituto resistente. La pretesa degli ex dipendenti è ritenuta fondata.

Il percorso argomentativo muove dal richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 operato dall’art. 1911, comma 3, del COM per le Forze di polizia a ordinamento militare, tra cui rientra l’Arma dei Carabinieri. Su questa base il Tribunale si allinea alla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia.

Il Collegio esclude, in primo luogo, che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 incida sul calcolo dell’indennità di buonuscita, riguardando esso la sola base pensionabile definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. In secondo luogo, l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 — che aveva sostituito l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 — non comporta la reviviscenza della formulazione originaria: non è dunque in vigore la limitazione del beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, con esclusione della cessazione a domanda.

Quanto al termine per la presentazione dell’istanza, il suo superamento non produce alcun effetto decadenziale, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Sul piano della prescrizione, il termine di cui all’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre non dalla cessazione del rapporto, ma dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici e dell’obbligo dell’amministrazione di rideterminare l’indennità di buonuscita entro 180 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, includendo nella base di calcolo i sei scatti, oltre agli accessori di legge. Le spese sono compensate per la metà, in ragione dei contrasti giurisprudenziali inizialmente registratisi; per la restante metà seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore e liquidazione complessiva di 1.000,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *