Ottemperanza al giudicato e indennizzo da emotrasfusione: onere della prova sull’amministrazione (TAR Sicilia n. 1168 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento dell’indennizzo di cui alla legge n. 210/1992, incombe sul creditore la prova del fatto costitutivo, costituito dalla sentenza passata in giudicato ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm., e sull’amministrazione l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. La condanna generica è eseguibile dal giudice amministrativo ove il quantum sia determinabile mediante le tabelle richiamate dalla decisione, senza sostituzione al giudice ordinario. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 deve essere decorso al momento della notifica del ricorso. Non sono dovute le spese di precetto, essendo l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aveva condannato il Ministero della Salute a corrispondere al ricorrente l’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 per l’ottava categoria della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre interessi legali. La sentenza era passata in giudicato.

Il ricorrente aveva notificato la pronuncia all’amministrazione a mezzo PEC, senza ottenere il pagamento. Ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riparto dell’onere della prova. Richiamando l’art. 2697 cod. civ., il Tribunale afferma che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto devono essere provati da chi ha interesse ad eccepirli. Il ricorrente ha assolto il proprio onere documentando la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, presupposto dell’azione ai sensi dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.

Su questa base, il Tribunale chiarisce un punto di rilievo sistematico: la condanna contenuta nella sentenza è generica, ma il quantum è determinabile applicando le tabelle ivi richiamate, con somme predeterminate mensilmente. Il giudice amministrativo può quindi procedere all’esecuzione senza sostituirsi al giudice ordinario, evenienza che avrebbe reso il ricorso inammissibile.

Quanto all’amministrazione, essa non ha smentito le risultanze degli atti di causa, pur essendo costituita. Non ha fornito la prova contraria richiesta dall’art. 2697, comma secondo, cod. civ. Il Tribunale verifica inoltre che, al momento della notifica del ricorso, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dalla legge n. 388/2000 e dal d.l. n. 269/2003.

Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato entro centoventi giorni. L’obbligo riguarda la sorte capitale residua, gli interessi liquidati secondo la decisione e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo. Il Collegio esclude invece le spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della Salute, con facoltà di delega, senza compenso perché già incardinato nella struttura debitrice. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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