Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente: esclusa l’astreinte per l’eccezionale contenzioso (TAR Lombardia n. 2441 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso il mancato adempimento di una sentenza del giudice ordinario che riconosce la carta del docente è fondato quando la pretesa sia sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non deduca di aver adempiuto. La nomina del commissario ad acta non osta alla condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ma tale condanna deve essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua in relazione al caso concreto, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo, riconducibili all’eccezionale mole di contenzioso sul rilascio del beneficio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per le annualità 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di € 1.500,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 14 luglio 2025 ed era passata in giudicato.
Ritenendo l’amministrazione inadempiente, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, dalla notifica della sentenza.
Nel merito, il ricorso è stato accolto: la pretesa risultava sorretta da idonea documentazione e l’amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il giudice ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni per l’accredito degli importi, con nomina del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora, il Collegio l’ha respinta. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, ha ricordato che l’astreinte va esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutarsi in concreto in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico.
Nel caso di specie, l’iniquità è stata ritenuta evidente: il ritardo nell’esecuzione della sentenza era riconducibile principalmente all’eccezionale mole di contenzioso concernente il rilascio della carta elettronica del docente, e la nomina del commissario ad acta già assicurava un efficace strumento di pressione. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ridotte rispetto ai minimi tabellari in considerazione della natura seriale della questione (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026).
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.