Illegittimità della candidatura non sorretta da sottoscrizioni e fotocopie (TAR Sardegna n. 781 del 16.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale preparatorio le sottoscrizioni raccolte per la presentazione di una lista di candidati sono elemento essenziale della candidatura e non mero elemento probatorio. Il candidato il cui nominativo sia aggiunto in un momento successivo all’autenticazione delle firme dei presentatori non è validamente sostenuto dalle sottoscrizioni, né tale carenza può essere sanata da un soccorso istruttorio o da una sanatoria postuma. Le dichiarazioni di accettazione della candidatura presentate in copia e non in originale, con autenticazione apparentemente fotocopiata, sono affette da un’invalidità insanabile, poiché il mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 21 d.P.R. n. 445/2000 rende invalida la sottoscrizione. La ricevuta rilasciata dal Segretario comunale ha natura meramente recettiva e non attribuisce alcun avallo di regolarità alle candidature.
Il Fatto
La lista “R@DICI E FUTURO”, presentata per le elezioni comunali di Villa San Pietro del 7 e 8 giugno 2026, veniva inizialmente depositata con soli otto candidati alla carica di consigliere, numero inferiore al minimo normativo di nove. Il candidato sindaco ritirava la documentazione e, poco prima della scadenza del termine delle ore 12:00 del 9 maggio 2026, un altro soggetto, indicato come nono candidato, ripresentava la lista aggiungendo il proprio nominativo a penna e modificando il delegato. La Commissione elettorale, esaminata la documentazione, disponeva la cancellazione del candidato e la conseguente esclusione dell’intera lista, rilevando che la candidatura aggiunta non era sorretta dalle sottoscrizioni, che le dichiarazioni di accettazione erano copie e non originali, e che erano emerse altre irregolarità documentali. Il ricorrente, in proprio e quale presentatore, impugnava il verbale dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna respinge il ricorso, disattendendo tutte le censure. Quanto al primo motivo, rileva che la ricevuta rilasciata dal Segretario comunale non può traslare sullo stesso un controllo di regolarità della documentazione, essendo il suo ruolo meramente recettivo, come chiarito da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3950 del 2025 e Sez. II, n. 4204 del 2022. La circostanza che la lista fosse stata in un primo momento ritirata perché incompleta e poi ripresentata con l’aggiunta a penna di un nono candidato — le cui firme erano state autenticate il giorno precedente — dimostra che la candidatura non era sostenuta dalle sottoscrizioni, come implicitamente ammesso dalla stessa difesa, la quale qualificava la presentazione come atto a formazione progressiva. Tale tesi viene giudicata inammissibile, poiché le sottoscrizioni apposte per una determinata lista non possono valere per candidati sopravvenuti. Il Collegio esclude inoltre che le violazioni delle regole di autenticazione abbiano rilievo meramente formale: richiamando Sez. II, n. 6307 del 2021, nn. 4198 e 4199 del 2022 e n. 4210 del 2023, sottolinea che tali formalità garantiscono la genuinità delle firme e che la loro violazione rende insanabilmente invalida la sottoscrizione, dovendosi applicare le formalità dell’art. 21 d.P.R. n. 445/2000. Quanto al dedotto obbligo di soccorso istruttorio, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui nel procedimento elettorale tale istituto ha carattere residuale e non può sanare lacune sostanziali, né determinare una sanatoria postuma della documentazione, anche per la necessaria par condicio tra i candidati (Cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 4648 del 2024; n. 6411 del 2021). Infine, la relazione della Segretaria comunale del 10 maggio 2026 non costituisce un’illegittima integrazione istruttoria, poiché la Commissione ha valutato autonomamente la documentazione acquisita nel termine, mentre la censura relativa al conflitto di interessi è infondata, non avendo il Segretario comunale alcun potere di interferire sulle valutazioni della Sottocommissione.
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Nota della Redazione
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