Silenzio-inadempimento e azione risarcitoria: dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 68 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione ex artt. 31 e 117 c.p.a., la parte ricorrente conserva, sino al momento della decisione, la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto a prendere atto di tale dichiarazione e a pronunciare l’improcedibilità del ricorso. L’azione risarcitoria, ove il giudizio prosegua con il rito ordinario dopo la conversione disposta ex art. 117, comma 6, c.p.a., segue la medesima sorte allorché le parti dichiarino congiuntamente il sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo presentato istanza di Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto agrivoltaico, aveva proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione PNRR e dal Ministero della Cultura, chiedendo la condanna all’adozione del provvedimento di V.I.A. e, congiuntamente, il risarcimento del danno da ritardo.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale aveva accolto l’azione di accertamento del silenzio-inadempimento e disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria. In vista dell’udienza pubblica, le parti costituite depositavano una nota congiunta con cui chiedevano dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, a spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rammentato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, la parte ha la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La dichiarazione di non avere interesse alla definizione del giudizio, proveniente congiuntamente dalle parti costituite, impone al giudice di prenderne atto senza poter procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

richiamando i precedenti di Cons. Stato, sez. II, n. 120/2023 e n. 7816/2022, il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo la peculiarità della vicenda e l’esito in rito del giudizio idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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