Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Liguria n. 1168 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia condannato l’amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina l’esecuzione nel termine di sessanta giorni. Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, integra il presupposto dell’esecuzione forzata. Sussistono i presupposti per la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e per la fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 18.3.2024, n. 125, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico. Il titolo ha quantificato le somme in favore di ciascun ricorrente in ragione delle annualità maturate, oltre rivalutazione monetaria o interessi al saggio legale dalla data di inizio del rapporto di lavoro.
Il Ministero si è costituito in giudizio senza formulare contestazioni nel merito. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio constata l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tali elementi integrano i presupposti dell’ottemperanza.
Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Su richiesta di parte e in assenza di ragioni ostative, il Collegio fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione del giudicato o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.