Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine di centoventi giorni (TAR Emilia-Romagna n. 477 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato decorre dalla notificazione della sentenza e non dalla sua pubblicazione. Spirato inutilmente tale termine, sussistono i presupposti per il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., con conseguente ordine di esecuzione e nomina del commissario ad acta. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione dell’inadempimento non esonerano il giudice dall’accertamento dei presupposti, ma ne confermano la sussistenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 324/2023 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi legali, e ad attribuire il beneficio economico della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’importo nominale di euro 1.000,00.
La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, attestato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Chiede pertanto che venga ordinato all’Amministrazione di dare integrale ottemperanza, con determinazione delle modalità e, per il caso di ulteriore inadempimento, con nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del rimedio dell’ottemperanza. Richiama l’art. 112 e segg. cod. proc. amm. e rileva che, alla luce di quanto addotto e documentato dalla ricorrente, emerge la sussistenza delle condizioni per l’esperimento dell’azione.
Elemento centrale della decisione è l’accertamento della decorrenza del termine. Il giudice applica l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Nel caso concreto il termine risulta scaduto, essendo intervenuta la notificazione della sentenza in data 16 aprile 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.
La mancata costituzione del Ministero e l’assenza di contestazione dell’omesso adempimento non hanno rilievo ostativo: il Collegio le valuta come conferma della sussistenza dei presupposti. L’inerzia dell’Amministrazione, protratta oltre il termine di legge, giustifica l’accoglimento della domanda.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Il Collegio precisa infine che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.