Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e notifica del titolo esecutivo (TAR Puglia n. 1174 del 13.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, la condizione di procedibilità prevista dall’art. 14 D.L. n. 669/1996 è integrata dalla notifica del titolo in forma esecutiva e dal decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione non giustificata né accompagnata da alcuna eccezione di adempimento, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato. La nomina del commissario ad acta è riservata all’eventualità che l’inadempimento perduri dopo la scadenza del termine. La condanna alle astreintes non è automatica e la relativa richiesta può essere respinta. Le spese sono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, una sentenza che dichiara il suo diritto al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti e condanna il Ministero al pagamento delle differenze retributive, quantificate in euro 1.000,50, oltre interessi legali. La sentenza è passata in giudicato dal 24.8.2023.

Notificato il titolo con formula esecutiva il 15.6.2023, il ricorrente ha atteso invano il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Non essendo intervenuto alcun pagamento, ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’ordine di esecuzione e la fissazione di una somma per ogni ulteriore violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto un profilo di procedibilità. Con precedente ordinanza n. 1011/2024 la causa era stata rinviata per consentire alle parti di interloquire sull’idoneità della notifica del 15.6.2023 a integrare quella del titolo in forma esecutiva. La difesa del ricorrente ha superato ogni dubbio con la propria produzione documentale, sicché la condizione di procedibilità deve ritenersi integrata.

Nel merito, a fronte del giudicato del giudice del lavoro, l’amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo, né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia serbata. Alla stregua di quanto previsto dall’art. 114 cod. proc. amm., il Collegio ordina quindi al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, ove anteriore, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate in favore del ricorrente.

La richiesta nomina del commissario ad acta viene riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga dopo il termine: il Collegio tiene conto del comportamento esecutivo rilevato in omologhe cause dopo l’adozione della sentenza di ottemperanza, in cui il ritardo è stato determinato dalle carenze organiche dell’amministrazione. La riserva opera dunque come presidio, senza anticipare la nomina.

La domanda di condanna alle astreintes non può invece trovare accoglimento, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della parziale reciproca soccombenza. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con ordine di esecuzione e contestuale rigetto delle altre domande.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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