Annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico oltre il termine perentorio (TAR Campania n. 4065 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616/1977 per l’annullamento ministeriale del nulla-osta paesaggistico è perentorio e attiene al solo esercizio del potere, decorrendo dal momento in cui la pratica con la relativa documentazione giunge al protocollo del Ministero, non dalla presentazione agli organi periferici. L’onere di provare la tempestività dell’annullamento grava sull’amministrazione statale. La data di ricezione della documentazione integrativa affermata nel decreto ministeriale non è coperta dall’efficacia probatoria privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., trattandosi di circostanza storica affidata a percezione sensoriale connotata da margini di apprezzamento soggettivo. L’annullamento del nulla-osta caducato per violazione del termine travolge, per invalidità derivata, la conseguente ordinanza sindacale di annullamento della concessione edilizia.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un appartamento facente parte di un fabbricato edificato in forza della concessione edilizia n. 30 del 4 febbraio 1987, rilasciata al dante causa e acquistato con atto notarile del 1989. Nel 2025 ha ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento finalizzata all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, apprendendo così che la concessione era stata annullata sin dal 1994.

Il decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali del 1° aprile 1994 aveva annullato il presupposto nulla-osta paesaggistico; il Comune di Terzigno, con ordinanza sindacale n. 112 del 27 settembre 1994, aveva di conseguenza annullato la concessione edilizia. La ricorrente ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al TAR Campania.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via assorbente la censura relativa al superamento del termine perentorio di sessanta giorni per l’annullamento del nulla-osta. Il decreto ministeriale assumeva che la documentazione integrativa fosse pervenuta il 5 febbraio 1994, ma nessun numero di protocollo lo comprovava, mentre il Comune aveva trasmesso la pratica alla Soprintendenza già il 16 novembre 1993.

Il Tribunale richiama una precedente pronuncia su vicenda speculare, secondo cui il termine decorre dal momento in cui la pratica giunge al protocollo del Ministero, non rilevando la data di presentazione agli organi periferici. La relativa giurisprudenza amministrativa è costante sulla natura perentoria del termine, che attiene al solo esercizio del potere di annullamento, non essendo l’atto di natura recettizia.

Viene respinta l’obiezione della difesa comunale circa l’efficacia probatoria privilegiata riconducibile agli atti pubblici ex artt. 2699 e 2700 c.c. Il Collegio esclude tale efficacia sia per i giudizi valutativi, sia per le circostanze non verificabili in modo oggettivo, come la data di ricezione di una documentazione, che costituisce dato storico controvertibile.

L’assunto ministeriale risulta quindi affidato a un’operazione di percezione sensoriale rimessa all’apprezzamento soggettivo del pubblico ufficiale. Non raggiunta la prova della tempestività, il gravame è accolto: il decreto è rimosso per violazione dell’art. 82, comma 9, del d.P.R. n. 616/1977 e l’ordinanza sindacale cade per invalidità derivata, con pieno ripristino della concessione edilizia. Le spese sono compensate, con rifusione del contributo unificato a carico solidale delle amministrazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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