Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 1173 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in vista dell’udienza di merito, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., restando irrilevante ogni valutazione di fondatezza nel merito. Non sussistono invece i presupposti della cessazione della materia del contendere quando la ricorrente non alleghi e non dimostri in che modo abbia conseguito, anche parzialmente, il bene della vita richiesto, così da consentire una ricostruzione ipotetica della fondatezza delle prospettazioni iniziali. L’evoluzione della vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata, ha impugnato la D.G.R. Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le regole di gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019. Oggetto di censura alcune previsioni in materia di tempi di attesa, erogazione gratuita delle prestazioni in caso di indisponibilità, applicazione della tariffa unica ai DRG ad alto rischio di inappropriatezza e criteri di determinazione del budget per l’ambulatoriale.
Con due successivi atti di motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione al contratto provvisorio per il primo quadrimestre 2019 e al contratto integrativo per l’anno 2019, conclusi con l’ATS, ai relativi provvedimenti di approvazione e alle note con cui l’ATS ha considerato i contratti accettati senza riserve. Si sono costituite in giudizio la Regione Lombardia e l’ATS.
La Motivazione della Corte
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, rappresentando la cessazione della materia del contendere quanto alle disposizioni sui 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza, per effetto di un provvedimento correttivo regionale sopravvenuto, e la sopravvenuta carenza di interesse quanto agli obblighi sui tempi di attesa, non applicati in concreto, e alla storicizzazione nel budget 2019 dell’abbattimento subito in sede di liquidazione 2014, ormai superata dalla pronuncia del TAR sulla medesima annualità.
Il Collegio prende atto della dichiarazione e ritiene di poter pronunciare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. La conclusione si fonda sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che appunto contempla tale esito processuale.
Il Tribunale esclude però la configurabilità della cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca dunque il presupposto per ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali, che sola giustificherebbe una pronuncia satisfattiva di merito.
La carenza di interesse sui motivi principali travolge anche i restanti motivi, dipendenti o dedotti in via di illegittimità derivata avverso le deliberazioni di approvazione e i contratti. L’evoluzione della vicenda contenziosa induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Nota della Redazione
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