Decadenza automatica della concessione cimiteriale e insussistenza del silenzio-assenso (TAR Puglia n. 1176 del 22.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare tecnico allegato alla convenzione di concessione di un lotto cimiteriale, che prevede la revoca automatica della concessione in caso di mancata realizzazione dell’edicola funeraria entro il termine fissato, opera di diritto e determina la decadenza del titolo concessorio senza necessità di un formale provvedimento dell’Amministrazione. Il rispetto del termine costituisce condizione indispensabile per il mantenimento della concessione, sottoposta all’onere di realizzazione delle opere. Venuto meno il titolo concessorio, non è configurabile alcuna ipotesi di silenzio-assenso sulla richiesta di permesso di costruire, essendo la concessione già cessata al momento della presentazione dell’istanza. Restano irrilevanti il parere favorevole reso in passato e mai ritirato, nonché eventuali silenzi o ritardi imputabili all’Amministrazione.

Il Fatto

Nel 1991 il Comune di Canosa di Puglia, con deliberazione della Giunta Municipale, concedeva al ricorrente l’uso per novant’anni di un lotto della zona XXIV del Cimitero Comunale, destinato alla realizzazione di un’edicola funeraria. Il contratto di concessione, sottoscritto il 25 febbraio 1991, richiamava il disciplinare tecnico il cui art. 7 imponeva la costruzione dell’edicola entro tre anni, prevedendo in mancanza la revoca automatica della concessione e la restituzione parziale delle somme versate.

Nel 1997 il ricorrente ottenne parere favorevole alla concessione edilizia, ma non ritirò mai il titolo. Nel dicembre 2021 presentò una nuova istanza di permesso di costruire. Il Comune oppose un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, per mancanza del titolo a richiedere il permesso, stante l’intervenuta decadenza della concessione. Dopo un sollecito del 2024, il Comune adottò il diniego definitivo. Il ricorrente impugnò il provvedimento e la nota ostativi, deducendo la tardività del diniego e la conseguente formazione del silenzio-assenso, oltre alla mancata adozione di un formale provvedimento di decadenza.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di tardività del ricorso. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è atto endo-procedimentale, privo di effetti immediatamente lesivi e non autonomamente impugnabile, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 552 del 2024). L’interesse a ricorrere sorge solo con il provvedimento finale negativo, adottato il 24 ottobre 2024, dal quale decorre il termine di sessanta giorni ex art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Il ricorso è pertanto ricevibile.

Nel merito, però, la domanda è infondata. Il Collegio condivide la ricostruzione del Comune circa la decadenza automatica della concessione. La clausola convenzionale stabilisce che il concessionario, entro tre anni dalla data del contratto, deve realizzare l’edicola funeraria e che, in mancanza, la concessione si intende automaticamente revocata con restituzione del venti per cento della somma pagata.

La disposizione contrattuale è chiara nel collegare alla mancata realizzazione dell’opera nel termine triennale un effetto caducatorio automatico. Il rispetto del termine costituisce condizione indispensabile per il mantenimento della concessione, sottoposta all’onere di realizzazione delle opere. L’effetto estintivo si produce in forza della clausola, senza necessità di un formale provvedimento dell’Amministrazione: la censura sulla mancata adozione di un atto di decadenza è quindi priva di pregio.

Poiché il ricorrente non ha adempiuto tempestivamente all’onere, il titolo concessorio era già cessato quando, nel 2021, è stata presentata la nuova istanza di permesso di costruire. Ne deriva l’impossibilità di configurare il silenzio-assenso invocato dal ricorrente. Il Collegio dichiara altresì irrilevanti sia il parere favorevole del 1997, mai ritirato, sia gli eventuali silenzi o ritardi dell’Amministrazione.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in duemila euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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