Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1382 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo nel termine assegnato. Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso, rientrando tale attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta in misura pari agli interessi legali sulle somme, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. La rivalutazione monetaria sulle somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 non è cumulabile con gli interessi legali.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 1450/2024 del Tribunale di Palermo, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero resistente a erogare in loro favore determinate somme mediante l’emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. Decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, i ricorrenti hanno chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione, di nominare un commissario ad acta e di riconoscere la rivalutazione monetaria e la penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica della sentenza.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

In caso di inutile decorso di tale termine, il giudice ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero resistente, con facoltà di delega a altro dirigente o funzionario, senza compenso. Il Collegio ha richiamato la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come modificata dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, richiamando in tal senso la giurisprudenza amministrativa.

È stata invece disattesa la domanda di rivalutazione monetaria, per la mancata pronuncia sul punto del giudice ordinario e perché, secondo la giurisprudenza richiamata, le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo introdotto dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Il Collegio ha inoltre disposto il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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