Silenzio sull’indennità del Rappresentante del Governo in Sardegna: obbligo di provvedere (TAR Sardegna n. 1176 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di provvedere è configurabile anche in relazione all’adozione di atti generali quando il destinatario dell’atto richiesto sia individuabile ex ante, sì che la legittimazione e l’interesse a ricorrere risultino concretamente accertabili. Il rito avverso il silenzio è ammissibile quando l’oggetto del ricorso non sia il pagamento di una prestazione patrimoniale, ma l’adozione dell’atto amministrativo a monte, che conserva profili di discrezionalità nella determinazione della misura. Le norme di attuazione dello Statuto speciale prevalgono, nell’ambito della loro competenza, sulle leggi ordinarie e non sono abrogabili implicitamente da una disciplina che regola un oggetto diverso. Ne consegue che il riordino della carriera prefettizia non abroga l’art. 28 del d.P.R. n. 250 del 1949, con perdurante obbligo di adottare il decreto che determini le indennità del Rappresentante del Governo per la Sardegna.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente della carriera prefettizia nominato Prefetto e incaricato delle funzioni di Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, ha proposto ricorso avverso il silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell’Interno e dell’Economia e delle Finanze sull’istanza dell’8.08.2024.

Con tale istanza chiedeva l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’Interno e del Tesoro, previsto dall’art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 250 del 1949, diretto a determinare la misura dell’indennità di carica e di rappresentanza. Le amministrazioni intimate eccepivano il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri, l’inammissibilità del ricorso per natura generale dell’atto e per dedotta lesione di diritti soggettivi, e nel merito l’infondatezza della pretesa per asserita abrogazione della norma di attuazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene infondata l’eccezione di inammissibilità legata al carattere generale dell’atto. L’obbligo di provvedere è configurabile anche rispetto ad atti generali, poiché la preclusione al rito sul silenzio non deriva dal carattere regolamentare dell’atto né dalla discrezionalità del potere, ma dalla difficoltà di individuare destinatari determinati. Nel caso concreto il destinatario è pienamente individuabile nella persona del ricorrente, attuale Rappresentante del Governo nella Regione, richiamando sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 9014 del 2024.

Quanto alla seconda eccezione, il ricorso non ha ad oggetto il pagamento dell’indennità, ma l’adozione dell’atto amministrativo a monte, nel quale l’amministrazione esercita comunque profili di discrezionalità nella determinazione della misura. Il Collegio non potrebbe pertanto accertare allo stato il diritto soggettivo al pagamento, che passa attraverso l’esercizio di attività amministrativa discrezionale. Il rito è perciò ammissibile.

Nel merito, la difesa erariale sostiene l’abrogazione della norma di attuazione a opera del riordino della carriera prefettizia. Il Collegio dissente, ricordando che le norme di attuazione dello Statuto speciale si fondano su un potere attribuito in via permanente e stabile e prevalgono sulle leggi ordinarie nell’ambito della loro competenza (Corte cost. n. 353 del 2001; Corte cost. n. 63 del 2023). Esse spiegano efficacia finché restano in vigore le disposizioni statutarie che integrano (Corte cost. n. 34 del 1974).

Non sussistono inoltre i requisiti dell’abrogazione implicita: il d.lgs. n. 139 del 2000 disciplina e riordina la carriera prefettizia, ma non la figura peculiare del Rappresentante del Governo della Regione Sardegna, che non necessariamente deve essere assegnata a un funzionario prefettizio. Gli oggetti delle due discipline sono diversi sul piano astratto e solo in concreto possono sovrapporsi.

Data la perdurante vigenza dell’art. 28 del d.P.R. n. 250 del 1949, sussiste l’obbligo di adottare il decreto mai emanato. Irrilevante è la questione del divieto di doppia indennità, poiché il giudizio non ha ad oggetto la liquidazione né il cumulo, ma solo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di adottare l’atto determinativo. Il ricorso è accolto, con assegnazione alla Presidenza del Consiglio del termine di 120 giorni per l’adozione del decreto, senza nomina sin d’ora di un Commissario ad acta e con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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