Volume tecnico e sopraelevazione: necessaria l’autorizzazione sismica (Cons. Stato n. 1182 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vano realizzato sul lastrico solare di un edificio condominiale che si eleva al di sopra del fabbricato preesistente e ne incrementa la volumetria non costituisce volume tecnico, ma sopraelevazione ai sensi dell’art. 90 del d.P.R. n. 380/2001. In quanto tale, è assoggettato alle disposizioni autorizzative in materia sismica di cui agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001. La necessità dell’autorizzazione sismica si correla alla consistenza oggettiva del manufatto e non alla sua qualificazione formale, coerentemente con la funzione preventiva delle verifiche. Il destinatario di un provvedimento di sanatoria non può invocare la decorrenza del termine di impugnazione dalla pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento a lui favorevole. La sola vicinitas non basta a fondare la legittimazione, ma l’allegazione di concreti pregiudizi, come i rischi di instabilità, integra l’interesse al ricorso.

Il Fatto

Il Comune di Pizzo ha rilasciato un permesso di costruire in sanatoria per un vano realizzato sul lastrico solare di un edificio condominiale, qualificato dall’istante come volume tecnico. Alcuni proprietari di appartamenti del medesimo stabile hanno impugnato il titolo davanti al TAR Calabria, deducendo l’erronea qualificazione del manufatto, la violazione della normativa urbanistica e la mancata applicazione della disciplina antisismica.

Il giudice di prime cure ha accolto il ricorso e annullato il titolo edilizio, respingendo le eccezioni di tardività e di carenza di interesse. Il beneficiario della sanatoria ha proposto appello, riproponendo le eccezioni preliminari e censurando il merito della decisione. Il Comune non si è costituito; si sono costituiti gli appellati.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, il Consiglio di Stato ribadisce che, in caso di titolo edilizio in sanatoria, il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza effettiva del rilascio del provvedimento, circostanza che va dimostrata in giudizio da chi eccepisce la tardività. Il destinatario della sanatoria non può beneficiare della decorrenza dalla pubblicazione all’albo pretorio del provvedimento a lui favorevole, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 1241 del 2024 e Sez. VI, n. 6996 del 2024. Nel caso concreto la piena conoscenza si è avuta il 10 agosto 2020 e il ricorso, notificato il 2 ottobre 2020, è tempestivo.

Quanto alla legittimazione, la Corte conferma che la sola vicinitas è insufficiente, occorrendo la dimostrazione di un pregiudizio concreto. Gli appellati hanno allegato rischi di instabilità dell’immobile derivanti dalla realizzazione del vano sopraelevato senza rispetto della normativa antisismica: elementi specifici che radicano l’interesse al ricorso.

Nel merito, assumono rilievo preminente gli accertamenti della verificazione disposta in prime cure, rispetto ai quali l’appello oppone deduzioni prive di analogo sostegno tecnico. Il vano non è volume tecnico, non rientra tra gli interventi locali delle NTC 2008 e costituisce sopraelevazione dell’edificio esistente, da assoggettare agli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001.

La Corte precisa che la necessità di autorizzazione sismica per le sopraelevazioni si correla alla consistenza oggettiva del manufatto, non alla sua natura: la pretesa qualificazione come vano tecnico non incide sull’obbligo del titolo. La nozione di volume tecnico presuppone un’opera priva di autonomia funzionale, destinata a contenere impianti serventi, ed è esclusa quando il manufatto assume i caratteri di vano chiuso e utilizzabile, come ribadito da Cons. Stato, Sez. V, n. 8720 del 2024 e Sez. IV, n. 1035 del 2022.

Il vano in esame, di circa 22,93 mq, dotato di finestra e porta finestra, collegato al piano sottostante e occupato da serbatoio e scaldabagno, integra la fattispecie della sopraelevazione e non è riconducibile agli interventi minori esentati dalla trasmissione del progetto ai Servizi Tecnici regionali secondo la delibera della Giunta Regionale della Calabria n. 12 del 2013. L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *