Payback dispositivi medici: il versamento ridotto documentato dal ricorrente determina improcedibilità, non cessazione della materia del contendere (TAR Lazio n. 13254 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 7, d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, prevede che il versamento della quota ridotta del 25% degli importi dovuti dalle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 determini la cessazione della materia del contendere solo allorché l’avvenuto versamento sia accertato e comunicato alla segreteria del TAR Lazio dalle regioni e province autonome, con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali. Ove, invece, la prova dell’avvenuto versamento sia fornita in giudizio dal ricorrente, fermo il venir meno della controversia, si configura un’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non una cessazione della materia del contendere: il bene della vita conseguito mediante il pagamento ridotto è diverso da quello cui il gravame era diretto, ossia l’eliminazione dei provvedimenti di ripianamento del superamento del tetto di spesa. In tal caso le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato, innanzi al TAR Lazio, il D.M. Salute 6.7.2022 di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, le linee guida ministeriali del 6.10.2022, la circolare prot. n. 22413 del 29.9.2019, l’Accordo CSR del 7.11.2019 e la determinazione regionale pugliese n. 10 del 12.12.2022 di attribuzione degli oneri di riparto, oltre agli atti presupposti e conseguenti.
Nelle more del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, che ha introdotto una definizione agevolata per le annualità 2015-2018, subordinando l’estinzione dell’obbligazione al versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ricorrente ha quindi documentato l’avvenuto versamento e dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, nel corso del giudizio, la società ricorrente – e non la Regione – ha depositato la documentazione comprovante l’avvenuto versamento della quota ridotta e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse.
La questione giuridica centrale ha riguardato la qualificazione processuale dell’esito del giudizio. Il TAR ha richiamato il proprio costante orientamento, espresso da ultimo in TAR Lazio, Roma, sez. IV-quater, 21 gennaio 2026, n. 1269, secondo cui il tenore letterale dell’art. 7 citato è chiaro: la cessazione della materia del contendere postula che la definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni e Province autonome, le quali devono pubblicare i relativi provvedimenti e comunicarli alla segreteria del TAR Lazio.
Nel caso di specie, invece, l’accertamento è stato compiuto dalla parte ricorrente, che ha prodotto la prova del versamento. Ciò determina, sotto il profilo sostanziale, il venir meno della res controversa, ma sul piano processuale configura un’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. La ragione risiede nella diversità tra il bene della vita conseguito – il pagamento delle somme in misura ridotta, con estinzione dell’obbligazione – e quello cui il ricorso era diretto, ossia l’annullamento dei provvedimenti impositivi e la conseguente eliminazione dal mondo giuridico degli stessi.
Il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, compensando le spese di lite in ragione della natura in rito della decisione.
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Nota della Redazione
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