Il superamento dell’esame dopo ammissione con riserva determina improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 3791 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostenuto a seguito di un provvedimento cautelare che ha disposto l’ammissione con riserva del candidato, elide l’originario giudizio negativo formulato dal consiglio di classe o dalla commissione esaminatrice. Tale superamento si estrinseca in un apprezzamento globale dello studente, idoneo a superare ogni precedente valutazione di inidoneità. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso il provvedimento di non ammissione, con declaratoria di improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato interno al Liceo Musicale di Milano, ha impugnato il telegramma con cui gli è stata comunicata la non ammissione agli esami di maturità per l’anno scolastico 2025/2026, nonché il verbale di scrutinio contenente la motivazione del diniego, non notificatogli. Il giudice amministrativo, adito in sede cautelare, ha accolto l’istanza con decreto monocratico, disponendo l’ammissione con riserva del candidato alle prove.
All’esito delle prove scritte e orali, il ricorrente ha superato l’esame di Stato con il voto di 64/100. Ha quindi chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso. Alla camera di consiglio, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ricorrendone i presupposti di completezza del contraddittorio e dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha applicato il principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il superamento dell’esame conclusivo del ciclo di istruzione, ripetuto a seguito di provvedimento cautelare, determina l’elisione dell’originario giudizio negativo espresso dal consiglio di classe. La valutazione finale positiva dello studente si estrinseca in un apprezzamento globale che assorbe e supera la precedente declaratoria di inidoneità.
La giurisprudenza richiamata dal Tribunale — tra cui T.A.R. Liguria, sez. I, 12 aprile 2025, n. 433 e T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 28 luglio 2022, nn. 1306-1307 — ha costantemente affermato che, una volta conseguito il diploma all’esito di prove sostenute in esecuzione di un provvedimento cautelare, la contestazione dell’atto di esclusione originario perde ogni utilità concreta per il ricorrente. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse costituisce pertanto l’esito naturale del giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dell’esito favorevole conseguito dal ricorrente, il Tribunale ha compensato integralmente le spese processuali tra le parti, disponendo altresì l’oscuramento delle generalità del ricorrente ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, Reg. UE 2016/679.
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Nota della Redazione
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