Cessazione della materia del contendere per ottemperanza tardiva alla sentenza sulla carta docente (TAR Lombardia n. 1036 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., qualora l’amministrazione, dopo la notifica e il deposito del ricorso, provveda spontaneamente a dare integrale esecuzione al giudicato, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria non preclude la condanna dell’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che segue il criterio della soccombenza virtuale, atteso che l’ottemperanza è intervenuta solo a seguito dell’iniziativa giudiziale del ricorrente. La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario va disposta, sussistendo la relativa dichiarazione.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Bergamo una sentenza che accertava il suo diritto alla cd. carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettergliela a disposizione. Il provvedimento, notificato in forma esecutiva il 16 settembre 2024, non era stato appellato ed era passato in giudicato.
Decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare esecuzione alla sentenza e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, con memoria depositata il 20 gennaio 2026, il Ministero resistente aveva documentato di aver dato integrale esecuzione alla sentenza azionata, mediante accredito dell’importo in data 4 dicembre 2025. Alla luce di tale adempimento, intervenuto in corso di causa, il TAR ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
La declaratoria di cessazione, tuttavia, non ha escluso la condanna alle spese. Il Tribunale ha osservato che l’ottemperanza era avvenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso: l’iniziativa giudiziale è stata quindi la causa che ha determinato l’esecuzione del giudicato. Ne deriva l’applicazione del principio di soccombenza, con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di lite.
Il Collegio ha inoltre disposto la distrazione degli emolumenti in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, dando atto dell’esenzione dal pagamento del contributo unificato risultante dalla dichiarazione reddituale presente in atti.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.