Prescrizione quinquennale indennità pecuniaria ex art 167 d.lgs 42/2004 dal rilascio condono (TAR Sicilia n. 1183 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, quale che sia la sua qualificazione — sanzione amministrativa ovvero misura sostitutiva del ripristino — è soggetta al termine di prescrizione quinquennale. Il dies a quo non coincide con il rilascio del nulla osta paesaggistico né con la coeva determinazione della somma, bensì con il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, poiché solo in quel momento cessa la permanenza dell’illecito e la pretesa dell’Amministrazione diviene esigibile. Fino al condono, infatti, il privato non ha certezza di poter conservare l’immobile e nessun termine prescrizionale può decorrere. La sanzione irrogata oltre il quinquennio dal rilascio della sanatoria è pertanto illegittima e va annullata.
Il Fatto
Il ricorrente è comproprietario di un fabbricato in Noto, interessato da abusi edilizi insieme all’unità immobiliare del piano terra di altra proprietaria. Nel 1986 l’odierno ricorrente presentò istanza di condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985 e della legge regionale n. 37/1985 per i piani di sua proprietà; separata istanza presentò la comproprietaria per il piano terra. Trattandosi di area vincolata, fu richiesto il nulla osta paesaggistico, rilasciato dalla Soprintendenza nel febbraio 2007. Il Comune di Noto emanò quindi la concessione edilizia in sanatoria in data 16.5.2007, unica per l’intero stabile.
Solo nel settembre 2019 il ricorrente ricevette la notifica del provvedimento con cui il Dirigente del Dipartimento dei Beni Culturali irrogava, congiuntamente ed indistintamente a lui e alla defunta comproprietaria, la sanzione pecuniaria di € 11.564,46 per le opere abusive. Avverso tale atto il ricorrente propose ricorso, deducendo in via principale la prescrizione del diritto alla riscossione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva preliminarmente che il ricorrente è uno solo dei due destinatari dell’atto e che il suo interesse ha natura oppositiva; le censure vanno quindi scrutinate entro tali limiti, senza pregiudizio del rapporto tra l’Amministrazione e l’altro contitolare passivo dell’obbligazione.
Entro questi limiti il Tribunale ritiene fondata l’eccezione di prescrizione. Richiamando il proprio costante orientamento — espresso da TAR Catania n. 3790/2023, oltre che da TAR Catania n. 2341/2023 — la Sezione ricostruisce la disciplina dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Sia che si aderisca alla tesi che ricondisce la misura alla legge n. 689/1981, sia che la si consideri istituto “ripristinatorio” e sostitutivo della demolizione, resta ferma l’esigenza di individuare correttamente il dies a quo della prescrizione.
Il punto decisivo è che, in vicenda condonistica, né il nulla osta della Soprintendenza né l’eventuale contestuale determinazione della somma integrano il momento di decorrenza. Spetta infatti al Comune pronunciarsi sul condono, e questi potrebbe negarlo per ragioni estranee al vincolo paesaggistico. Fino al rilascio del permesso di costruire in sanatoria il privato non è in grado di sapere se potrà conservare l’immobile o dovrà demolirlo: la pretesa dell’Amministrazione non è quindi esigibile e nessun termine può iniziare a decorrere.
Applicando tale principio al caso concreto, la concessione in sanatoria è intervenuta nel 2005 e il provvedimento sanzionatorio è stato adottato il 28 aprile 2016, oltre undici anni dopo, quando il termine quinquennale era già ampiamente decorso. Il primo motivo è dunque fondato, con assorbimento degli ulteriori motivi.
Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato annullato nei limiti della parte motiva. Le spese di lite sono compensate tra le parti in ragione della risalenza della controversia.
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Nota della Redazione
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