Colonia felina: illegittimo il diniego di riconoscimento in aree condominiali o vicine a scuole (TAR Abruzzo n. 147 del 13.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, è illegittima la previsione regolamentare comunale che subordini il riconoscimento di una colonia felina all’approvazione dell’assemblea condominiale, atteso che tale potere non è attribuito all’assemblea da alcuna norma. È parimenti illegittimo il divieto di riconoscimento della colonia felina in prossimità di scuole, ambulatori sanitari, esercizi pubblici, monumenti e fontane, in quanto limitazione priva di base normativa. È altresì illegittima la disposizione che imponga al gestore della colonia felina il requisito della residenza anagrafica nel comune, non essendo previsto da alcuna norma e risultando illogico rispetto alla finalità di tutela degli animali.

Il Fatto

Un’associazione di tutela degli animali ha impugnato il “Regolamento comunale per la tutela del benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini” del Comune di Tortoreto, limitatamente ad alcune disposizioni.

In particolare, il ricorso ha contestato la previsione di un numero minimo di gatti per la costituzione di una colonia felina, la necessità del supporto del Servizio Veterinario ASL per il riconoscimento, la sterilizzazione dei gatti liberi in mancanza di riconoscimento, il riconoscimento in aree condominiali solo previa approvazione dell’assemblea, il divieto di riconoscimento in prossimità di scuole, ambulatori, esercizi pubblici, monumenti e fontane, e l’obbligo di residenza per il referente della colonia. Il Comune non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris con riguardo al numero minimo di cinque gatti, in quanto la norma ne ammette comunque un numero inferiore in casi particolari, e alla sterilizzazione dei gatti liberi, in linea con le finalità di controllo demografico della legge n. 281/1991 e della legge regionale abruzzese n. 47/2013.

Ha inoltre escluso il fumus con riguardo al ruolo della ASL, rilevando che l’art. 5, comma 2, lettera m), della legge regionale n. 47/2013 prevede espressamente che i comuni identifichino le colonie feline d’intesa con il Servizio Veterinario della ASL competente.

Il collegio ha invece ritenuto sussistente il fumus per le disposizioni che subordinano il riconoscimento della colonia all’approvazione dell’assemblea condominiale e per quelle che lo vietano in prossimità di scuole, ambulatori, esercizi pubblici, monumenti e fontane, in quanto limitazioni prive di base normativa.

Analoga conclusione è stata raggiunta per l’art. 32 del regolamento, che impone la residenza anagrafica al gestore della colonia: alcuna norma prevede tale obbligo e la disposizione risulta illogica, potendo la residenza non coincidere con il domicilio effettivo della persona. Il TAR ha infine ritenuto sussistente il pericolo di danno grave ed irreparabile, atteso che le norme sospese renderebbero immediatamente impossibile per i gatti insediarsi negli spazi ritenuti più idonei come habitat, come riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale.

In accoglimento parziale dell’istanza, il Tribunale ha disposto la sospensione del regolamento limitatamente ai commi 9 e 11 dell’art. 29 e all’art. 32, compensando le spese di fase e fissando l’udienza pubblica di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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