Concentrazioni e concorrenza per il mercato: misure comportamentali sufficienti nell’Atem Milano 2 (TAR Lazio n. 159 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo delle operazioni di concentrazione l’art. 6 della legge n. 287/1990 non impone all’Autorità di incrementare la concorrenza, ma di evitare che quella effettiva diminuisca. Quando la concentrazione non elimina un concorrente probabile e permane nell’àmbito territoriale almeno un partecipante plausibile, oltre all’interessamento di un operatore esterno alla gara, la restrizione concorrenziale assume natura indiretta e può essere fronteggiata con misure comportamentali, senza obbligo di dismissione strutturale dei punti di riconsegna. La valutazione discrezionale dell’Autorità, se logica e coerente con la prassi seguita in casi analoghi, è insindacabile nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha autorizzato, con prescrizioni ai sensi dell’art. 6, comma 2, legge n. 287/1990, l’acquisizione del controllo esclusivo di un operatore della distribuzione di gas naturale da parte di altro gruppo societario (procedimento C12688).
L’Autorità ha suddiviso i 65 àmbiti territoriali minimi pregiudicati in tre gruppi. Per il primo e il secondo gruppo ha imposto misure strutturali, con cessione di punti di riconsegna fino alla soglia del 20%; per il terzo gruppo, e per l’Atem Milano 2, ha ritenuto sufficienti misure comportamentali incentivanti. La ricorrente, operatore attivo proprio nell’Atem Milano 2, contesta tale scelta e chiede al Tribunale di ordinare all’Autorità l’imposizione della cessione di almeno il 20% dei punti di riconsegna.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. Il provvedimento incide sulla sfera giuridica della ricorrente, perché il consolidamento della posizione dell’entità post-concentrazione può rendere più gravosa la sua partecipazione alla futura gara; le censure, inoltre, investono vizi di legittimità e non il merito della valutazione dell’Autorità.
Nel merito, le tre doglianze sono trattate unitariamente. Il Collegio rileva che le prescrizioni dettate per l’Atem Milano 2 sono identiche a quelle del terzo gruppo di àmbiti e che la situazione fattuale è sostanzialmente analoga. L’Agcm ha imposto misure strutturali soltanto dove mancava un operatore terzo in grado di competere, oppure dove una delle parti deteneva prima dell’operazione una quota tale da qualificarla come concorrente probabile.
Nell’Atem Milano 2, oltre alla ricorrente, pacificamente qualificabile come concorrente probabile, un ulteriore gestore uscente integra un partecipante plausibile alla gara. A ciò si aggiunge la dimensione e specificità territoriale dell’àmbito, che lo rende più appetibile, e l’interessamento di un operatore esterno. Tali elementi differenziano l’Atem Milano 2 dagli àmbiti in cui sono state ordinate dismissioni.
La partnership tra operatori non è assunta dall’Autorità come prova della nascita di un nuovo concorrente, ma come indice dell’esistenza di interessi strategici di terzi, conferma della profittabilità dell’àmbito. La mancata indizione della gara in tre anni dipende da fattori esogeni e non priva la partnership del rilievo attribuito. Il richiamo all’art. 10, comma 6, lett. b1), d.m. n. 226/2011 è inconferente, possedendo la ricorrente i requisiti alternativi di capacità tecnica.
La detenzione di una quota congiunta superiore al 50% dei punti di riconsegna, da sola, non configura grave restrizione diretta della concorrenza. Il mantenimento della situazione concorrenziale esistente è l’interesse pubblico sotteso alla disciplina delle concentrazioni. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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