Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1183 del 30.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001, munito di formula esecutiva e non opposto, ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di cosa giudicata. La rituale notificazione all’amministrazione e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 aprono il giudizio di ottemperanza. Il ricorrente deve preventivamente inviare la dichiarazione di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001, in forma di autocertificazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. Decorso altresì il termine di sei mesi dalla trasmissione senza pagamento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione e nomina il commissario ad acta. A quest’ultimo non spetta compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto depositato nell’aprile 2020 nel procedimento di equa riparazione, accoglieva il ricorso proposto ex legge n. 89/2001 e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate. Il decreto veniva munito di formula esecutiva e ritualmente notificato all’amministrazione, che non vi dava esecuzione.
I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa veniva trattenuta e decisa all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto di equa riparazione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Sussiste dunque il presupposto del giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale verifica poi il rispetto della sequenza procedimentale imposta dalla normativa speciale. È decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, resa nelle forme degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta. Sono decorsi i sei mesi dalla trasmissione senza alcun pagamento.
Nel merito, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento di tutte le somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inutile decorso del termine, nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Segue la condanna dell’amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute per la proposizione dell’ottemperanza, in linea con l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.
Nota della Redazione
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