Frode POS e riaccredito somme: onere della prova del danno (ABF Collegio di Torino n. 2959 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riaccredito, da parte dell’intermediario, delle somme incassate tramite POS e sottratte con operazioni fraudolente, non contestato dal ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere in relazione a quella domanda. La pretesa risarcitoria ulteriore è soggetta al principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ.: il rischio della mancanza o insufficienza della prova grava su chi ha affermato il fatto e aveva interesse a dimostrarlo. Il danno patrimoniale deve essere allegato e provato nell’an, nel quantum e nel nesso causale rispetto alla condotta dell’intermediario; non è configurabile un danno in re ipsa. Le spese di assistenza professionale non sono poste a carico dell’intermediario, salvo che ricorrano i presupposti residuali di effettiva necessità.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un conto aziendale acceso presso l’intermediario, usufruiva di un POS rilasciato dallo stesso. Negli ultimi giorni di aprile 2025 incassava pagamenti per complessivi € 12.358,74, importo che visualizzava sull’applicazione ma che non veniva trasferito sul conto personale come previsto dal contratto. Le somme risultavano sottratte tramite versamenti non autorizzati, dopo l’associazione di un nuovo dispositivo al profilo.
La ricorrente presentava querela e chiedeva la restituzione delle somme, oltre interessi e danni, dapprima per almeno € 25.000,00 e poi per € 13.800,00. L’intermediario, senza ammissione di responsabilità, riaccreditava € 12.358,65 sul conto aziendale e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con rigetto delle ulteriori domande.
La motivazione del Collegio
Il Collegio delimita l’oggetto della controversia alla restituzione delle somme incassate tramite POS e poi sottratte, pari a € 12.358,65, e al risarcimento dei danni conseguenti al momentaneo blocco del POS e del conto personale. Sul primo versante rileva che l’intermediario ha già reso disponibile l’importo e che il fatto non è contestato dalla ricorrente: su tale richiesta dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla domanda risarcitoria residua, il Collegio applica le regole fondamentali del processo civile e, in particolare, il principio dell’onere della prova posto dall’art. 2697 cod. civ.. La decisione viene assunta sulla base della documentazione raccolta in istruttoria e il rischio della mancanza o insufficienza della prova di un fatto ricade sulla parte che, avendolo affermato, aveva l’interesse a dimostrarlo.
La ricorrente non allega alcun elemento idoneo a provare l’esistenza di un lucro cessante o di un danno emergente ricollegabili alla sottrazione, poi riaccreditata, alla temporanea inoperatività del POS o al blocco del conto personale. Il pregiudizio patrimoniale resta quindi solo genericamente asserito. Il Collegio ribadisce che il risarcimento è commisurato all’effettivo pregiudizio e non degrada mai a ristoro per un danno in re ipsa, richiamando sul punto ABF, Coll. coord. nn. 1981/18 e 3089/12, ABF, Coll. Napoli n. 2191/16 e ABF, Coll. Roma n. 4568/16.
Neppure un’eventuale liquidazione equitativa potrebbe prescindere dall’allegazione e dalla prova dell’an e del nesso causale tra condotta dell’intermediario e danno-conseguenza, come precisato da ABF, Coll. coord. n. 1642/19, ABF, Coll. Roma nn. 15793/18, 7299/18 e 7314/16, ABF, Coll. Bologna n. 7885/18 e, da ultimo, Coll. Torino n. 5103/2025.
Quanto alle spese di assistenza professionale, ricomprese dalla ricorrente tra i danni, il Collegio osserva che esse non sono poste a carico dell’intermediario secondo un orientamento costante, ribadito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 4580/2025, in quanto frutto di una scelta del ricorrente. Non ricorrono nella specie le condizioni residuali che giustificherebbero il ricorso a un professionista per effettiva necessità, mancando caratteristiche di particolare difficoltà della questione e un comportamento gravemente scorretto o ostruzionistico dell’intermediario. Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente cessato e respinto nel resto.
Nota della Redazione
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