Richiesta copia documentazione bancaria ex art. 119 TUB ha valore indeterminabile (Cass. civ. Sez. I n. 9745 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di consegna della documentazione bancaria prevista dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993 ha ad oggetto un diritto sostanziale del cliente, funzionale all’esercizio di ulteriori situazioni giuridiche e azionabile anche in sede monitoria. Il valore della controversia è indeterminabile e non può essere riferito al costo di produzione delle copie, per quanto esiguo. Ne consegue la competenza del Tribunale e non del giudice di pace, anche quando il cliente abbia indicato in sede monitoria un valore presunto e il convenuto lo abbia contestato nella prima difesa.
Il Fatto
Un cliente otteneva dal Tribunale di Torino, con decreto dell’8.05.2023, l’ingiunzione alla banca di consegnare copia di un contratto di finanziamento, di una polizza assicurativa e dell’estratto delle rate pagate. La banca proponeva opposizione, eccependo tra l’altro l’incompetenza per valore del Tribunale adito.
Con sentenza del 2.05.2024 il Tribunale accoglieva l’eccezione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo competente il giudice di pace. Secondo il giudice di merito il valore della controversia andava determinato sul costo di produzione delle copie, unica “parte del rapporto in contestazione” ex art. 12 c.p.c. Il cliente ha proposto regolamento di competenza.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la questione muovendo dall’art. 14, primo comma, c.p.c. Le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative a un obbligo di facere, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro. Ove non ne sia indicato un valore determinato e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non si considerano di valore indeterminabile, dovendosi piuttosto presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito.
Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato (Cass. n. 314/1992; Cass. n. 7298 del 1993; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del 1997). È vero che, ai sensi dell’art. 14, secondo comma, c.p.c., il convenuto può contestare nella prima difesa utile il valore dichiarato o presunto, e nella specie la banca vi ha provveduto con l’atto di opposizione.
Tuttavia l’eccezione non merita accoglimento. La richiesta di consegna della documentazione sottintende l’esercizio del diritto del cliente ad ottenere copia degli atti relativi alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, di natura sostanziale e con fondamento negli obblighi di buona fede in executivis (Cass. n. 35039/2022). Si tratta di controversia di valore indeterminabile.
Il diritto può essere esercitato in sede giudiziale (Cass. n. 24641/2021) attraverso l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., purché la documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca (Cass. n. 23861/2022) e questa non abbia ottemperato, ed è azionabile in sede monitoria. La comprovata strumentalità dell’attività di produzione delle copie rispetto alla consegna non consente di riferire il valore del procedimento ai costi di produzione, per quanto esigui.
Ne consegue l’infondatezza della tesi della banca, secondo cui il cliente avrebbe chiesto la copia di un numero determinato di documenti. Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata cassata e dichiarata la competenza del Tribunale di Torino; le spese sono regolate nella fase di merito.
Nota della Redazione
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