Preavviso SIC via SMS efficace ma segnalazioni anteriori illegittime (ABF Collegio di Milano n. 435 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di imminente segnalazione nei sistemi di informazione creditizia può essere validamente effettuato mediante SMS, purché tale modalità sia stata preventivamente concordata con l’interessato e l’intermediario dia prova dell’invio e della consegna al recapito indicato in contratto. Il preavviso tempestivamente recapitato rende legittime solo le segnalazioni successive alla sua ricezione. Restano illegittime e vanno cancellate le segnalazioni anteriori, perché il preavviso non può svolgere retroattivamente la propria funzione informativa. È onere dell’intermediario provare il momento dal quale il dato è divenuto visibile ai partecipanti al sistema, non essendo sufficiente una mera dichiarazione priva di riscontro documentale.

Il Fatto

Il ricorrente chiede la cancellazione dalle banche dati Crif, Experian e CTC delle segnalazioni negative iscritte a suo carico in relazione a un contratto di finanziamento, lamentando di non aver mai ricevuto il preavviso prescritto dal Codice di condotta dei sistemi di informazioni creditizie.

L’intermediario resiste e sostiene la regolarità del proprio operato: assume di aver inviato il preavviso in data 21.12.2023 sia in forma cartacea all’indirizzo contrattuale, sia tramite SMS all’utenza indicata in sede di stipula. Deduce inoltre che gli insoluti sono stati resi visibili ai partecipanti solo da febbraio 2024, con ciò ritenendo rispettato il termine dilatorio rispetto alla prima segnalazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le visure prodotte. In Crif la prima segnalazione di ritardo risale a gennaio 2024 con due rate impagate; in Experian e in CTC la prima segnalazione risale a dicembre 2023 con una rata non pagata. Il thema decidendum si concentra quindi sulla sola carenza del presupposto formale, cioè sulla prova e sulla tempestività del preavviso.

Quanto alla missiva cartacea, il Collegio rileva che essa è priva della prova di spedizione e ricezione: la produzione non è sufficiente a dimostrare l’adempimento. Diversamente, il preavviso a mezzo SMS risulta documentato da una dichiarazione della società fornitrice del servizio di invio, che riporta identificativo del messaggio, testo, numero destinatario e data. L’SMS è stato inviato il 21.12.2023 alle ore 10:01 e consegnato alle ore 10:02 al numero indicato nel contratto, con menzione del finanziamento.

Sul piano normativo, il Collegio richiama il Codice di condotta per i SIC, adottato con Provvedimento del Garante n. 163 del 12 settembre 2019, che ammette le forme di messaggistica istantanea tracciabili a condizione che la modalità sia stata concordata con l’interessato. L’art. 19 del contratto di finanziamento prevede espressamente l’uso di tecniche di comunicazione a distanza, compreso l’SMS, anche ai fini del preavviso di segnalazione. Il preavviso via SMS si presume poi conosciuto dal destinatario, salvo prova dell’impossibilità incolpevole di averne notizia. Il Collegio richiama sul punto propri precedenti (decisioni nn. 5771/2024, 6764/2024 e 10851/2024), valorizzando anche il campo relativo alla notifica al cliente entro 120 secondi.

Resta il profilo della tempestività. Il preavviso deve precedere di quindici giorni la visibilità della segnalazione, e grava sull’intermediario l’onere di provare tale momento. La dichiarazione dell’intermediario circa la visibilità solo da febbraio 2024 è però sfornita di evidenza documentale. Il Collegio richiama anche l’art. 4, comma 6, dell’Allegato A.5 al Codice di condotta, che regola i termini di accessibilità del primo ritardo.

Ne segue che le segnalazioni anteriori al preavviso sono illegittime e vanno cancellate. Per quelle successive il preavviso spiega invece efficacia, secondo il principio enunciato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4632/2023: il preavviso pervenuto dopo la prima segnalazione rende legittime le segnalazioni effettuate dopo la sua ricezione, restando ferma l’illegittimità di quelle precedenti. Il ricorso è pertanto accolto parzialmente, con cancellazione delle segnalazioni fino a gennaio 2024 e condanna dell’intermediario al contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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