Furto della carta e prelievi ATM (ABF Collegio di Milano n. 4345 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento non autorizzate, il prestatore di servizi di pagamento che invochi la colpa grave dell’utilizzatore deve provare un contegno abnorme e inescusabile, valutato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto. L’avvenuta strong customer authentication, realizzata mediante lettura del microchip e digitazione del codice PIN, soddisfa l’onere probatorio dell’intermediario quanto all’autenticazione, ma non trasforma la rapidità dei prelievi successivi al furto in presunzione di colpa grave: art. 10 e art. 12 del D.lgs. n. 11/2010. Il rimborso delle spese di assistenza legale è subordinato alla produzione della parcella ed alla necessità dell’ausilio del legale per la complessità della controversia.

Il Fatto

Il ricorrente espone di aver subito il furto della borsa presso un supermercato, con la carta di debito in essa contenuta. Poco dopo, tra le 10:16 e le 10:20 dello stesso giorno, vengono eseguiti cinque prelievi ATM per complessivi € 2.500,00, mentre il codice PIN era custodito in casa. Il titolo è stato bloccato dopo oltre quindici giorni; la richiesta di rimborso è stata respinta dall’intermediario e il ricorrente si è rivolto all’ABF.

L’intermediario, per il tramite del gestore delegato della carta, sostiene che le operazioni sono state regolarmente autenticate e contabilizzate, senza anomalie tecniche. Eccepisce la colpa grave del ricorrente: la vicinanza temporale tra furto e primo prelievo farebbe presumere la detenzione del PIN insieme alla carta; il furto è avvenuto in luogo pubblico e senza particolare destrezza. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio riconduce la fattispecie alla disciplina del D.lgs. n. 11/2010, come modificato in attuazione della direttiva PSD 2. L’art. 10 impone al prestatore di servizi di pagamento di provare che l’operazione disconosciuta è stata autenticata, registrata e contabilizzata, senza malfunzionamenti delle procedure. La strong customer authentication richiede almeno due dei tre fattori di conoscenza, inerenza e possesso, reciprocamente indipendenti.

Nel caso concreto tutte le operazioni risultano eseguite mediante lettura del microchip e corretta digitazione del PIN. L’autenticazione è dunque provata sul piano tecnico: possesso della carta e conoscenza del codice sono stati impiegati correttamente. Il Collegio, tuttavia, non si ferma qui: accertata la SCA, verifica se il ricorrente abbia agito con colpa grave e se vi sia concorso di colpa dell’intermediario.

Sul punto il Collegio valorizza le modalità del furto. Il ricorrente è stato avvicinato da un uomo che, con un pretesto, lo ha distratto e ha asportato la borsa dal carrello; l’episodio va qualificato come furto con destrezza. Il ricorrente, persona anziana di quasi 79 anni, si è accorto subito dell’accaduto e ha chiesto aiuto alla commessa e al direttore del supermercato. La rapidità dei prelievi è spiegabile con l’immediata disponibilità dello strumento sottratto, non con la negligenza del titolare.

Il Collegio richiama il Collegio di coordinamento n. 5304/2013, secondo cui non ogni imprudenza integra la colpa grave, ma solo il contegno abnorme e inescusabile. Cita inoltre il Collegio di Milano n. 3338/2021: la colpa grave non può desumersi dai soli utilizzi fraudolenti ravvicinati al furto, servendo ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti. Il Collegio osserva come le tecniche di acquisizione dei codici siano sempre più sofisticate (Coll. Roma n. 8144/2014 e n. 82/2012): il PIN può essere carpito per vie diverse dalla negligenza del titolare.

Quanto al blocco tardivo della carta, il Collegio lo ritiene irrilevante, perché i prelievi sono stati tutti eseguiti il giorno stesso del furto. Il diritto al rimborso di € 2.500,00 è quindi riconosciuto. Non accoglie invece la richiesta di € 1.000,00 per spese legali, non essendo stata prodotta alcuna parcella e ricordando il Collegio di coordinamento n. 3498/2012, che ammette il rimborso solo se l’ausilio del legale è necessario per complessità. Il ricorso è così parzialmente accolto, con contributo spese a carico dell’intermediario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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