Insufficienza saldo e prova dell’addebito per bonifico non eseguito (ABF Collegio di Milano n. 966 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento, la disponibilità effettivamente presente sul conto corrente va verificata avendo riguardo al saldo disponibile e non al saldo contabile, poiché è unicamente il primo a consentire l’esecuzione della disposizione impartita dal cliente. Il riepilogo dell’operazione che attesti lo stato “richiesto” o “inserito” non costituisce contabile del bonifico e non permette di inferire l’esito positivo del pagamento. Grava sul ricorrente l’onere di allegare e provare l’effettivo addebito della somma e il buon fine dell’operazione. In mancanza di tale dimostrazione, e risultando la provvista insufficiente alla data di inserimento del bonifico, la domanda di condanna dell’intermediario al pagamento della somma non può essere accolta.
Il Fatto
La ricorrente riferisce di aver effettuato un versamento in contanti sul proprio conto corrente e di aver disposto un bonifico online per il pagamento della retta di un nido, con conseguente addebito sul conto e stampa della ricevuta. Dopo circa un mese e mezzo viene contattata dall’amministrazione della struttura, che le segnala il mancato pagamento della rata. La ricorrente, rilevando che al momento del pagamento il conto presentava disponibilità economiche, domanda la condanna dell’intermediario al pagamento di euro 345,00.
L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità della rappresentazione dei fatti e carenza di documentazione, e nel merito deduce l’infondatezza della pretesa: la ricorrente avrebbe fatto riferimento al saldo contabile e non al saldo disponibile, pari a euro 295,38 e dunque insufficiente a coprire l’operazione.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare. Dalle allegazioni e dalla rappresentazione fornita dalla ricorrente le contestazioni risultano chiare: esse si sostanziano nella mancata esecuzione di un bonifico nonostante il versamento della provvista necessaria al pagamento della retta (causa petendi), con richiesta di condanna dell’intermediario al pagamento di euro 345,00 (petitum). L’eccezione di inammissibilità non merita, pertanto, accoglimento.
Nel merito, oggetto della controversia è la mancata effettuazione di un’operazione di bonifico di euro 344,10, che avrebbe dovuto essere posta in essere il 12.06.2025. Dall’esame del riepilogo del pagamento prodotto da entrambe le parti, lo stesso risulta in stato “richiesto” per la somma di euro 344,10, mentre la ricorrente domanda euro 345,00.
L’intermediario replica che alla data di inserimento del bonifico la provvista sul conto era insufficiente: il saldo contabile ammontava a euro 463,06, quello disponibile a euro 295,38. Il Collegio condivide l’assunto secondo cui non sempre saldo contabile e saldo disponibile coincidono ed è unicamente a quest’ultimo che occorre fare riferimento per verificare la disponibilità effettivamente presente sul conto.
Dirimente è il rilievo probatorio. Dall’estratto conto e dalle evidenze prodotte dall’intermediario non emerge alcuna traccia del versamento della provvista necessaria al buon fine del pagamento né dell’effettivo addebito del bonifico: nell’intervallo tra l’11 e il 12 giugno risultano registrate soltanto sette operazioni POS per complessivi euro 167,68. La ricorrente, a sostegno della propria richiesta, non versa alcuna evidenza dell’addebito, ma allega un documento di riepilogo dell’operazione ancora in stato “richiesto“, dal quale, non trattandosi di una contabile del bonifico, non è possibile inferire l’esito positivo dell’operazione. Il ricorso è quindi rigettato.
Nota della Redazione
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