I fondi della sanità possono pagare corsi e ricerca universitaria? (Corte cost. n. 4/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della legge di stabilità 2025 della Regione Puglia che pagavano attività di formazione e di ricerca universitaria con le risorse destinate alla sanità. Ha invece respinto le altre censure del Governo, che riguardavano il personale dei centri per i disturbi alimentari, per l’autismo e per la riabilitazione psichiatrica. Le norme sono gli articoli 98, 117, 132, 160 e 217 della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2024, n. 42.
Il caso. Non c’è una causa tra privati. Quando il Governo ritiene che una legge regionale invada le competenze dello Stato, può impugnarla direttamente davanti alla Corte. È quello che ha fatto il Presidente del Consiglio dei ministri con cinque articoli della legge di bilancio pugliese.
La regola sui conti della sanità. Una legge dello Stato, l’articolo 20 del decreto legislativo n. 118 del 2011, impone alle Regioni di tenere separate e ben riconoscibili, nel bilancio regionale, le entrate e le uscite del servizio sanitario. Serve a evitare conti poco trasparenti e l’uso dei soldi della sanità per scopi diversi. La Corte ricorda che quei fondi sono destinati a garantire i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni che devono essere assicurate a tutti.
Le due norme cancellate. L’articolo 98 stanziava 150 mila euro per progetti di realtà virtuale nella didattica dell’area medica, realizzati da università, istituti tecnici superiori e imprese locali. L’articolo 160 destinava 30 mila euro per il 2025 al Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università del Salento, per lo studio della telemedicina e delle tecnologie digitali applicate alla salute. Entrambe le spese gravavano sulla missione «Salute» del bilancio regionale.
La Corte non contesta il valore di quelle attività: riconosce anzi che la telemedicina è un obiettivo importante, presente anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il problema è la fonte del denaro: sono spese che non finanziano prestazioni sanitarie, nemmeno in modo indiretto, e quindi non possono gravare sul fondo sanitario. La Corte osserva anche che la Puglia è impegnata in un piano di rientro, il che vincola ancora di più quelle risorse. Se la Regione vuole comunque realizzare quei progetti, deve trovare i soldi tagliando spese diverse da quelle sanitarie.
Il biologo nutrizionista. L’articolo 117 chiede che nelle strutture per i disturbi del comportamento alimentare sia presente anche un biologo nutrizionista. Secondo il Governo la Regione avrebbe così inventato una professione che la legge nazionale non prevede. La Corte respinge la censura. La legge del 1967 sull’ordinamento della professione di biologo indica già, tra le attività proprie del biologo, la valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell’uomo. La Regione non ha creato una nuova figura né un nuovo albo: ha solo indicato quale professionista deve far parte dell’équipe di quei centri, e questo rientra nell’organizzazione sanitaria, che è competenza regionale.
La riabilitazione. Gli articoli 132 e 217 permettono l’intercambiabilità dei professionisti della riabilitazione, per un massimo di ventiquattro mesi, nei centri per i disturbi dello spettro autistico e nelle comunità riabilitative psichiatriche per pazienti autori di reato. Il Governo temeva che un professionista potesse svolgere il lavoro di un altro. La Corte dichiara le questioni non fondate, ma precisa il significato della norma: intercambiabilità non vuol dire sostituibilità. La struttura deve prima garantire il numero minimo di tutte le figure professionali richieste; solo sul personale eccedente può spostare i professionisti in base al numero e al tipo di pazienti.
Cosa cambia in pratica. In Puglia i due finanziamenti alla formazione e alla ricerca non possono più essere pagati con il fondo sanitario. Resta invece valido l’obbligo di prevedere il biologo nutrizionista nei centri per i disturbi alimentari. Nei centri per l’autismo e nelle comunità psichiatriche resta fermo l’organico minimo previsto dai regolamenti regionali, e nessun professionista può essere chiamato a fare il lavoro riservato a un altro profilo. Per le altre Regioni la sentenza non cancella nulla in automatico, ma il criterio sui conti vale per tutte.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/4