Registrazioni occulte di un senatore: serve l’autorizzazione (Corte cost. n. 111/2026)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 111 del 2026, ha deciso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica contro il Tribunale ordinario di Modena. Ha dichiarato che il Tribunale non poteva acquisire e utilizzare, senza l’autorizzazione del Senato, le videoregistrazioni di conversazioni di un senatore effettuate di nascosto da un privato, e ha annullato in quella parte l’ordinanza del giudice.
La garanzia in gioco. L’articolo 68, terzo comma, della Costituzione stabilisce che, senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, un parlamentare non può essere sottoposto a intercettazioni «in qualsiasi forma» di conversazioni o comunicazioni, né al sequestro della corrispondenza. È una garanzia introdotta con la riforma costituzionale del 1993 e riferita a singoli atti di indagine. Serve a evitare che quegli atti condizionino il libero esercizio del mandato parlamentare.
Il caso. Davanti al Tribunale di Modena pendeva un processo penale a carico di un ex senatore, per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, violenza o minaccia a un corpo politico, oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale. Una persona che partecipava ai colloqui aveva registrato di nascosto, nel 2014, tre conversazioni: alcune si svolgevano in presenza con il senatore, altre erano telefonate del senatore con terzi. I file erano rimasti nella memoria del telefono di chi aveva registrato, poi sequestrato per esigenze investigative diverse.
La decisione del giudice. Con ordinanza collegiale del 13 settembre 2024 il Tribunale ha acquisito quelle videoregistrazioni e le ha dichiarate utilizzabili, qualificandole come prova documentale ai sensi dell’articolo 234 del codice di procedura penale. Secondo il Tribunale la registrazione fatta da uno dei partecipanti al colloquio non è un’intercettazione, quindi non serviva autorizzazione. Il Senato ha sollevato il conflitto, sostenendo che il materiale rientrava nella garanzia dell’articolo 68.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto e ha affrontato per la prima volta il tema delle registrazioni occulte tra presenti. Ha ricordato che le norme costituzionali vanno interpretate in base alla loro funzione, e non ricalcando le definizioni del processo penale: su questa base aveva già ricondotto alla garanzia i tabulati telefonici e i messaggi elettronici conservati nei dispositivi. Le registrazioni carpite di nascosto da chi partecipa a un colloquio riservato, osserva la Corte, forniscono «ben più che frammenti cognitivi esterni»: danno pieno accesso ai rapporti del parlamentare, anche istituzionali, e diventano fonte di potenziali condizionamenti e pressioni. Non conta che gli interlocutori fossero nello stesso luogo: la garanzia copre anche la comunicazione a distanza già arrivata al destinatario e da lui conosciuta.
Intercettazione o sequestro di corrispondenza. La Corte distingue due situazioni, secondo il momento in cui interviene l’autorità giudiziaria. Se è l’autorità a prendere l’iniziativa della registrazione occulta, si applicano le regole sulle intercettazioni «in qualsiasi forma». Se invece l’iniziativa è del privato e solo dopo l’autorità trova le conversazioni registrate nella memoria del dispositivo, si applicano le regole sul sequestro di corrispondenza conservata in un apparecchio elettronico.
Quale autorizzazione. Nel caso deciso valeva la seconda ipotesi, con applicazione dell’articolo 4 della legge n. 140 del 2003, che impone l’autorizzazione preventiva della Camera di appartenenza non per sequestrare il dispositivo, ma per estrarne e acquisire agli atti il contenuto. L’articolo 6 della stessa legge, che prevede un’autorizzazione successiva, riguarda invece il caso del rinvenimento occasionale in procedimenti che riguardano terzi. Poiché il Tribunale ha proceduto senza chiedere nulla al Senato, l’atto è stato annullato. La Corte precisa che la decisione della Camera non è insindacabile: sul suo eventuale uso arbitrario resta possibile il conflitto di attribuzione.
Cosa cambia in pratica. Una conversazione registrata di nascosto da un privato non entra automaticamente nel processo penale a carico di un parlamentare. Prima di estrarla dal telefono e usarlo come prova a carico del parlamentare, il giudice deve chiedere l’autorizzazione alla Camera o al Senato. La qualificazione come documento, ai fini del codice di procedura penale, non basta a superare la garanzia costituzionale.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/111