Reddito di cittadinanza: bastavano 5 anni di residenza, non 10 (Corte cost. n. 31/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza. Al suo posto vale il requisito di cinque anni. La norma colpita è l’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019.
Il caso. Alcune persone si erano viste negare il reddito di cittadinanza e avevano agito contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale. La causa è arrivata davanti alla Corte d’appello di Milano, sezione lavoro. Secondo quel giudice l’accesso alla misura dipendeva soltanto dal possesso del requisito della lunga residenza: dieci anni in Italia, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il dubbio del giudice. La Corte d’appello ha ritenuto che quella soglia contrastasse con l’articolo 3 della Costituzione e con gli articoli 11 e 117, primo comma, letti insieme alle norme europee sulla parità di trattamento. Il punto è la discriminazione indiretta: una regola formulata in modo uguale per tutti colpisce in concreto soprattutto gli stranieri, perché i cittadini italiani hanno quasi sempre alle spalle dieci anni di residenza.
Una questione ancora attuale. Il reddito di cittadinanza è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 2023. La Corte ha chiarito che l’abrogazione non toglie rilevanza alla questione, perché il giudice deve comunque decidere sulla domanda relativa al periodo in cui la norma si applicava.
Il ragionamento della Corte. Il primo passaggio riguarda la natura della misura. Il reddito di cittadinanza non era una semplice prestazione assistenziale. Era una misura complessa di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale: durata limitata a diciotto mesi rinnovabili, obblighi precisi a carico del beneficiario, sottoscrizione di un patto per il lavoro o di un patto per l’inclusione sociale, decadenza in caso di inadempimento.
Da questa natura la Corte trae due conseguenze opposte. Da un lato, chiedere una residenza pregressa non è di per sé irragionevole: un percorso di inserimento presuppone una presenza stabile sul territorio. Dall’altro, la durata di dieci anni va oltre ogni ragionevole collegamento con la finalità della misura. La Corte osserva la differenza con l’assegno sociale, che guarda al contributo dato in passato alla società; il reddito di cittadinanza guarda invece alle possibilità di integrazione future. Una barriera di dieci anni appare quindi diretta soltanto a limitare l’accesso e finisce per favorire i cittadini italiani. Da qui la violazione dell’articolo 3 della Costituzione e la discriminazione indiretta.
Perché cinque anni. La Corte non ha eliminato il requisito, ma lo ha ridotto. Il termine di cinque anni è ritenuto ragionevolmente collegato alla misura per più motivi indicati nella decisione: è il termine scelto dal legislatore per l’assegno di inclusione, che ha sostituito il reddito di cittadinanza; era già stato giudicato non irragionevole dalla sentenza n. 19 del 2022 come indice di una relativa stabilità della presenza; corrisponde al termine previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE; è stato indicato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 29 luglio 2024, come segno del radicamento del richiedente.
Perché la regola cade per tutti. La dichiarazione di illegittimità riguarda chiunque, cittadini italiani compresi. La Corte spiega la ragione: se il termine decennale fosse caduto solo per alcune categorie, si sarebbe creata una discriminazione alla rovescia, con i cittadini dell’Unione europea ancora vincolati ai dieci anni e i cittadini di paesi terzi liberati da quel vincolo.
Le altre questioni. La Corte ha dichiarato inammissibili, per motivazione insufficiente, le censure riferite all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011. Le altre censure europee sono rimaste assorbite, cioè non esaminate.
Cosa cambia in pratica. Il reddito di cittadinanza non esiste più e la decisione non lo fa rivivere. Conta però per le controversie ancora aperte sulle domande presentate quando la misura era in vigore: in quei giudizi la norma va applicata come se il requisito fosse stato di cinque anni di residenza, non di dieci.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/31
Nota della Redazione
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