Rilievi obbligatori agli stranieri: la Corte non decide (Corte cost. ord. n. 53/2026)
La Corte costituzionale non ha detto se sia legittimo l’obbligo di prendere impronte e fotografie a ogni indagato cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea. Con l’ordinanza n. 53 del 2026 ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate sull’articolo 349, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale: il merito non è stato deciso.
La norma. Il secondo periodo di quel comma, nel testo modificato dalla legge n. 134 del 2021, prevede che, quando procede all’identificazione di una persona sottoposta a indagini che sia cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la polizia giudiziaria esegue sempre i rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.
Il caso. Davanti al Tribunale di Firenze si svolge un processo per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e porto di oggetto atto ad offendere. Durante un’audizione presso la polizia municipale, gli agenti comunicano all’interessato che sarà deferito all’autorità giudiziaria e sottoposto a fotosegnalamento, in quanto cittadino extra UE. L’interessato reagisce fisicamente, spingendo e strattonando gli agenti, che riportano lesioni.
Il dubbio del giudice. Per il Tribunale la norma violerebbe l’articolo 13 della Costituzione: ripetere i rilievi comprime la libertà personale anche quando non serve, perché nel caso concreto l’identità risultava già accertata da un documento di identità, da un permesso di soggiorno per il quale le impronte erano state già prese e da un codice identificativo univoco. Violerebbe anche l’articolo 3, perché il trattamento più rigoroso dipende dalla sola cittadinanza. Il giudice riteneva che l’eventuale illegittimità avrebbe fatto venire meno il presupposto oggettivo della resistenza a pubblico ufficiale o, in alternativa, avrebbe reso applicabile l’articolo 393-bis del codice penale, che esclude la punibilità di chi reagisce ad atti arbitrari del pubblico ufficiale.
Perché la Corte non ha deciso. La motivazione sulla rilevanza non ha superato il vaglio di non implausibilità. Primo punto: anche eliminando l’obbligo, il primo periodo dello stesso comma avrebbe comunque consentito all’agente di compiere quel rilievo, e secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata nell’ordinanza, per la resistenza è irrilevante la natura dell’atto, purché compiuto in attuazione anche del solo dovere generico di svolgere la propria attività. Il reato, quindi, resterebbe configurabile. Secondo punto: sull’esimente il giudice ha omesso qualsiasi accertamento sull’arbitrarietà dell’atto, cioè sul fatto che fosse consapevolmente abusivo, sproporzionato o vessatorio.
Cosa resta aperto. La norma rimane in vigore e continua ad applicarsi: per l’indagato cittadino di uno Stato non UE i rilievi restano obbligatori anche quando l’identità risulta già da documenti. Il processo di Firenze prosegue davanti al giudice che aveva sollevato la questione. Il dubbio di costituzionalità non è stato risolto né in un senso né nell’altro: può essere riproposto da un altro giudice, con una motivazione sulla rilevanza più solida.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/53