Camere di commercio: la gratuità degli incarichi è legittima (Corte cost. n. 41/2026)
La Corte costituzionale ha giudicato legittima la regola che, dal 2016 al 2022, imponeva la gratuità degli incarichi negli organi delle camere di commercio. La norma esaminata è l’articolo 4-bis, comma 2-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, introdotto dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.
La norma. Quella disposizione prevedeva che tutti gli incarichi negli organi delle camere di commercio, diversi dai collegi dei revisori dei conti, fossero svolti a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese. La gratuità riguardava quindi il consiglio, la giunta e il presidente. La regola non è più in vigore: il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, l’ha abrogata e ha ripristinato l’onerosità di quegli incarichi.
Il caso. Davanti al Tribunale di Torino una persona che aveva presieduto la Camera di commercio di Torino dal 15 settembre 2014 al 19 febbraio 2020 ha chiesto di essere pagata per l’attività svolta dopo il 10 dicembre 2016, cioè da quando è entrata in vigore la gratuità. Fino a quella data percepiva 54.383 euro all’anno.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale ha sollevato la questione richiamando gli articoli 2, 3, 35 e 36 della Costituzione. Escludere qualsiasi compenso per un incarico di rilievo pubblico sarebbe irragionevole e sproporzionato. C’è poi un secondo punto: il legislatore ha previsto prima l’onerosità, poi la gratuità, poi di nuovo l’onerosità, creando una disparità tra chi ha ricoperto la carica in periodi diversi.
La retribuzione. L’articolo 36 della Costituzione garantisce al lavoratore una retribuzione proporzionata e sufficiente. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura fondata su questo articolo, per difetto di motivazione: era lo stesso giudice a riconoscere che l’articolo 36 si applica abitualmente al solo lavoratore dipendente, senza spiegare perché dovesse valere anche qui.
Cariche onorarie, non rapporti di lavoro. Sul resto la Corte ha respinto le censure. Tutto ruota attorno alla qualificazione dell’incarico. La figura del presidente, come quella degli altri organi direttivi, non presenta i caratteri del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo, ma i tratti tipici delle cariche onorarie: l’incarico onorario è volontario, sempre rinunciabile e costituisce una ragione di prestigio sociale. Per questo non si possono invocare le garanzie retributive previste per il lavoro.
La scelta del legislatore. La gratuità, osserva la Corte, non è nata isolata. È stata introdotta all’interno del riassetto complessivo delle camere di commercio operato dal decreto legislativo n. 219 del 2016, diretto ad assicurare a questi enti maggiore autonomia ed efficienza. Inserita in quel quadro organizzativo e finanziario, la scelta non è manifestamente arbitraria né irragionevole.
Il tempo giustifica regole diverse. Sull’alternanza tra onerosità, gratuità e nuova onerosità la Corte ricorda un principio consolidato: non contrasta con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse situazioni ma in momenti diversi nel tempo, perché il fluire del tempo è un valido elemento di diversificazione. Spetta al legislatore delimitare la sfera temporale delle sue scelte, nei limiti della ragionevolezza.
I confronti respinti. Il giudice aveva paragonato gli organi direttivi ai revisori dei conti, rimasti retribuiti, e agli ordini professionali. La Corte ha escluso entrambi i confronti per mancanza di omogeneità: nel secondo caso le somiglianze sono state ritenute troppo generiche. Ha aggiunto che l’autonomia degli enti pubblici non impedisce allo Stato di intervenire con una disciplina uniforme, perché le camere di commercio svolgono compiti che richiedono regole omogenee su tutto il territorio nazionale.
Cosa cambia in pratica. La decisione non riapre la strada ai compensi per gli anni in cui la legge imponeva la gratuità: le richieste di pagamento riferite a quel periodo restano prive di fondamento. Per il futuro nulla cambia, perché dal 2022 quegli incarichi sono di nuovo retribuiti. Il valore generale sta nel criterio: quando un incarico pubblico è qualificato come onorario, chi lo ricopre non può invocare le tutele previste per il lavoro, e il legislatore può decidere se remunerarlo o meno, purché la scelta non sia arbitraria.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/41